Il II comma dell'art. 1229 cod. civ. prescrive la nullità di qualsiasi patto di esonero o limitazione di responsabilità per le ipotesi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisce violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.A differenza del caso di cui al I comma della norma citata, ai sensi del quale
la clausola di esonero per colpa lieve risulta ammissibile , quando invece la responsabilità del soggetto passivo del rapporto obbligatorio deriva dalla violazione di tali norme,
la nullità del patto di esonero o limitazione vale anche per siffatta ipotesi. Il punto nodale è quello dell'individuazione dell'ambito delle dette disposizioni di ordine pubblico.
Secondo un'opinione esse dovrebbero essere individuate indistintamente in tutte le norme che prevedono una responsabilità di tipo extracontrattuale
nota1 .
E' tuttavia il caso di rilevare da un lato che l'art.
1229 cod. civ. non è richiamato dagli artt.
2043 e ss. cod. civ.(anche se si può notare che l'art.
2056 cod. civ. si riferisce alle disposizioni in materia di determinazione del risarcimento ed a questo argomento, a stretto rigore, è estranea la limitazione della responsabilità), dall'altro che non sembra da escludere la ammissibilità di una stipulazione di esonero da responsabilità extracontrattuale per colpa lieve, ogniqualvolta l'ambito applicativo possa dirsi predeterminato in modo congruo
nota2 .
Svolte queste premesse, sembra possano ricondursi al novero delle norme di ordine pubblico tutte quelle disposizioni finalizzate a tutelare l'integrità fisica del creditore, quelle la cui violazione dà luogo all'applicazione di una sanzione penale
nota3 .
Sono salvi i divieti concernenti casi specificamente contemplati dalla legge. Si pensi al divieto di derogare alla disciplina della responsabilità dell'albergatore (art.
1785 quater cod. civ. ), alla nullità del patto col quale si esonera la banca dall'osservare, nell'amministrazione dei titoli, l'ordinaria diligenza (IV comma art.
1838 cod. civ. ), ovvero di quello che, in materia di trasporto di persone, limita la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore (II comma art.
1681 cod.civ.). Notevole è la previsione (sempre nel senso della nullità della clausola di esonero) di cui all'art.
124 del Codice del consumo, in riferimento al danno derivante da prodotti difettosi.
Quando risultano ammissibili le clausole di esonero in esame devono comunque, ai sensi dell'art.
1341 cod. civ. , essere oggetto di
specifica approvazione scritta. Note
nota1
Chironi, La colpa nel diritto civile odierno. Colpa contrattuale, I, Torino, 1903, p. 173.
top1nota2
Così Alpa, in Giur.it., 1975, I, 1, p. 751.
top2nota3
Di questa opinione anche Bianca, Diritto civile, vol.V, Milano, 1997, p. 71.
top3Bibliografia
- ALPA, Giur.it., I, 1975
- BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
- CHIRONI, La colpa nel diritto civile odierno. Colpa contrattuale, Torino, 1903