Clausole di esclusiva e di irrevocabilità (mediazione)



L'incarico di mediazione spesso risulta da moduli e formulari (i quali devono, ai sensi del IV comma dell'art.5 della legge 1989 n.39 essere preventivamente depositati in copia presso la commissione camerale di cui all'art.7 della stessa legge, commissione peraltro soppressa dall'art.11 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 ) che vengono sottoscritti da coloro che si avvalgono dell'opera del mediatore.

Assai frequentemente sono predisposte nell'ambito di detto incarico clausole volte a conferire al mediatore l'esclusiva ovvero a stabilire l'irrevocabilità. Con la prima l' incaricante si obbliga a non avvalersi per lo stesso affare dell'opera di altri mediatori. Con la clausola di irrevocabilità invece l'incaricante rinuncia, per un periodo di tempo determinato, a recedere dall'accordo (o a revocare l'incarico). La giurisprudenza si è pronunziata in senso favorevole all'ammissibilità di questi patti, pur precisando che quando sia stato previsto il compenso anche nel caso di revoca anticipata, viene in considerazione una figura atipica di mediazione (Cass.Civ., Sez. III, 1630/1998; Cass.Civ., Sez. III, 2766/1997 ; Cass.Civ., Sez. III, 6384/1993). Sarebbe possibile convenire l'obbligo della corresponsione del compenso al mediatore anche nel caso di rinunzia a vendere entro il termine di scadenza dell'incarico (Cass.Civ., Sez. III, 7273/2000).

Non sembra tuttavia ammissibile la combinazione di dette clausole ogniqualvolta venga ad eliminare di fatto la libertà dell'incaricante: si pensi alla clausola di rinnovo automatico contenuta in un contratto che preveda l'inammissibilità di recedere o revocare che dir si voglia l'incarico, unitamente a quella che preveda l'esclusiva ovvero l'insorgenza dell'obbligo di pagare comunque la provvigione anche nell'ipotesi di rinunzia a vendere. Una esclusione definitiva del potere di recedere contrasterebbe radicalmente con l' essenza stessa della mediazione. Le parti devono sempre poter valutare la convenienza dell'affare, decidendo conseguentemente se concluderlo o meno avvalendosi dell'opera del mediatore nota1.

Giova osservare che, in ogni caso, le stipulazioni in discorso riguardano l'incarico di mediazione e non l'affare in vista del quale l'incarico viene conferito: dunque l'incaricante rimane pur sempre libero di perfezionare il contratto o l'affare che gli sia stato proposto dal mediatore.

Note

nota1

Un simile accordo, dunque, sarà valido solo se contenuto entro convenienti limiti di tempo: Forchino, Mediazione atipica con clausola di esclusiva e di rinuncia a revocare l'incarico prima della scadenza del termine di efficacia del contratto, in Il Corriere giuridico, n.12,2000, p.1615.
top1

Bibliografia

  • FORCHINO, Mediazione atipica con clausola di esclusiva , Corriere giuridico, 2000

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Clausole di esclusiva e di irrevocabilità (mediazione)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti