Clausole cif, fob, franco consegna, etc



Il II comma dell'art. 1510 cod.civ. pone una presunzione iuris tantum di vendita con spedizione, prescrivendo la liberazione del venditore dall'obbligo di consegna all'atto della rimessione della merce al vettore o allo spedizioniere. Per tale via viene trasferito a carico dell'acquirente il rischio afferente al trasporto. La disposizione normativa è tuttavia derogabile dalle parti: le stesse possono infatti diversamente disporre per il tramite di apposita pattuizione. In questo senso sono assai frequenti nella prassi clausole contrattuali intese a regolare la sopportazione dei rischi del perimento o del deterioramento dei beni: vengono in esame al riguardo le clausole "consegna all'arrivo", "consegna al domicilio del compratore", et similia, quali il patto "spedizione a mezzo vostro". Per effetto di tali pattuizioni si può riferire genericamente che venga ad applicarsi la norma generale di cui all'art. 1228 cod.civ. che comporta la responsabilità per fatti dolosi o colposi degli ausiliari. Il venditore dovrà pertanto sopportare i rischi connessi al trasporto (ad eccezione del caso fortuito), venendo il vettore o lo spedizioniere sostanzialmente ad operare quali suoi ausiliari nota1.

Si discute se le clausole in parola abbiano effetto anche per la vendita di cosa generica. Al riguardo é stato sostenuto nota2 che la consegna al vettore o allo spedizioniere comporterebbe, in base all'art. 1378 cod.civ. , l'individuazione delle cose e, di conseguenza, tanto il tra­sferimento della proprietà, quanto il passaggio dei rischi in capo al compratore. Appare tuttavia preferibile la tesi contraria nota3. I patti in discorso svolgono proprio la funzione di impedire che abbiano luogo gli effetti di cui all'art.1378 cod.civ. nonostante l'intervenuta consegna al vettore. A riprova di ciò può rammentarsi la possibilità, pacificamente concessa al venditore, di sostituire o comunque manomettere la cosa, ciò che è possibile soltanto configurando a favore di costui una piena disponibilità della merce.

Il II comma dell'art.1510 cod.civ. detta una disciplina specifica anche per le spese di trasporto. Esse, in deroga all'art.1196 cod.civ. , sono a carico del compratore, espressamente facendo salva una eventualmente diversa volontà delle parti. Anche relativamente a questo punto la pratica commerciale ha elaborato una varietà di pattuizioni con le quali tutte o alcune delle voci di spesa vengono ripartite tra le parti.

Appartengono a questo genere di clausole quelle "franco" riferite ad un determinato luogo. Per mezzo di esse il venditore assume a proprio carico, incorporandole nel prezzo della vendita, tutte le spese che sono richieste a fronte dello spostamento del bene fino al luogo indicato (si pensi all'imballo, al trasporto, al carico ed allo scarico dal mezzo). Vengono a questo proposito in esame la clausola "franco consegna", in base alla quale le spese del trasporto sono a carico del venditore fino alla consegna (la quale può essere prevista presso il domicilio del compratore, presso un cantiere, un magazzino nella disponibilità dell'acquirente), le clausole "franco vagone stazione", "franco frontiere", ecc. nelle quali le spese sono a carico del venditore fino al carico del vagone ferroviario che le inoltrerà per la destinazione finale, oppure fino alla frontiera. Si pensi ancora alla clausola "franco stazione arrivo", in conseguenza della quale sono poste a carico del venditore le spese del trasporto fino alla stazione di arrivo del bene. Altre clausole comprendono anche le spese di caricamento sul mezzo di trasporto nota4, ponendole a carico della parte alienante: di questa specie è la clausola "fob" ( free on board, in base alla quale il venditore provvede a proprie spese al caricamento della merce sulla nave ), ovvero la clausola "franco autocarro", (le spese di caricamento sull'autocarro sono imputate al venditore) o "franco banchina" ( free board, vale a dire spese a carico del venditore fino alla banchina).

V'è chi reputa che come le spese, così anche i rischi debbano essere ripartiti tra le parti alla stessa stregua nota5. E' tuttavia preferibile, conformemente all 'opinione tradizionale riferire le medesime solamente alla disciplina dei costi e degli obblighi posti a carico delle parti nota6.

Caratteri particolari presenta la clausola "contro assegno" che, normalmente riferita alla vendita con spedizione, viene a costituire una deroga al I comma dell'art.1510 cod.civ. , fissando come luogo di pagamento del prezzo il domicilio dell'acquirente, attribuendo al vettore l'onere della esazione. Altrettanto peculiare è la clausola "cif" ( cost, insu­rance, freight ) per il cui tramite viene imposto al venditore l'obbligo di pagare il trasporto e l'assicurazione. Ciò anche se è possibile rilevare che, nella sostanza, si tratta comunque di spese di fatto pur sempre pagate dal compratore in quanto incorporate nel prezzo d'acquisto nota7. La clausola predetta importa sempre, fra l'altro, l'obbligo per il venditore di consegnare al compratore la polizza di assicurazione della merce venduta nota8.

Note

nota1

Così Carpino, La vendita di cose mobili, la vendita di cose immobili, la vendita a termine di titoli di credito, la vendita di eredità, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, vol.XI, Torino, 1984, p.28 e Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.520, a parere del quale quando il venditore si serve di un vettore quest'ultimo deve essere considerato un ausiliario non dell'acquirente, bensì del venditore.
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nota2

Così Greco e Cottino, Della vendita, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p.362.
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nota3

Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1972, p.447, Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.89.
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nota4

Rubino, op.cit., p.536.
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nota5

Di questa opinione Santini, Il commercio. Saggi di economia del diritto, Bologna, 1979, p.314 e Lopez de Gonzalo, La responsabilità extracontrattuale del vettore, in La responsabilità civile, a cura di Alpa e Bessone, in Giur.sist. civ. e comm., fondata da Bigiavi, vol.IV, Torino, 1987, pp.356 e ss.
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nota6

Si vedano Rubino, op.cit., p.537 e Bianca, op.cit., p.452.
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nota7

Cfr.Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.144.
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nota8

Analogamente Rubino, op.cit., p.556.
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Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • CARPINO, La vendita con patto di riscatto. La vendita di cose mobili. La vendita di cose immobili. La vendità di eredità, Torino, Tratt.dir.priv.dir.da Rescigno, XI, 1984
  • GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • LOPEZ DE GONZALO, La responsabilità extracontrattuale del vettore, Torino, Giur.sist.civ.e comm.fond.da Bigiavi, IV, 1987
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971
  • SANTINI, Il commercio. Saggi di economia del diritto, Bologna, 1979

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