Clausola derogatoria della competenza dell'autorità giudiziaria



La clausola contrattuale che, nell'ambito dei contratti predisposti da uno soltanto dei contraenti, prevede deroghe di competenza dell'autorità giudiziaria è considerata nell'elenco di quelle considerate vessatorie ex art. 1341 cod.civ.. Essa pertanto è soggetta al requisito della separata sottoscrizione da parte del contraente non predisponente nota1 .

Non costituisce deroga di competenza in senso proprio il deferimento della controversia ad arbitri (sia nell'arbitrato rituale sia in quello irrituale). La relativa eccezione svolta da una delle parti attiene alla proponibilità della domanda (Tribunale di Terni, 09/02/1998 ).

D'altronde la clausola compromissoria (artt.808 e 808 ter cod.proc.civ., norma quest'ultima, introdotta per effetto della novella di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n.40 ) sia rituale, sia, a fortiori, irrituale, a propria volta è tra quelle considerate dall'art. 1341 cod.civ..

E' stato deciso che, in materia di competenza territoriale, la clausola mediante la quale viene reso esclusivo uno dei fori concorrenti ex artt. 19 e 20 cod.proc.civ. comporta una deroga agli ordinari criteri distributivi e, pertanto, rientra nel campo di applicazione della specifica approvazione per iscritto (Cass. Civ. Sez. III, 9583/98 ).

Note

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In tal senso Attardi, La nuova disciplina in tema di giurisdizione italiana e di riconoscimento delle sentenze straniere, in Riv.dir.civ., 1995, p. 734; Alpa, Condizioni generali di contratto, in Nuova giur.civ.comm., vol. II, 1988, pp. 32 e ss.; Chinè, Contrattazione standardizzata, in Il contratto in generale, tomo II, in Tratt.dir.priv., diretto da Bessone, vol. XIII, Torino, 2000, p. 531. Non pare applicabile invece il II comma dell'art.1341 cod.civ. al preliminare di vendita immobiliare, il quale come tale non può certo essere ricondotto all'ambito di una contrattazione unilateralmente predisposta da uno soltanto dei contraenti. Questo non esclude che la clausola in questione sia piuttosto da ricondurre al campo di operatività dell'art.1469 bis cod.civ. e del Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ). Cfr. in tal senso (anche se in relazione ad una fattispecie destinata ad essere disciplinata dall'art.1469 quinquies cod.civ., norma abrogata per effetto dell'entrata in vigore del Codice del consumo) Tribunale Milano, 22 maggio 2006 .
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Bibliografia

  • ALPA, Condizioni generali di contratto, Nuova giur.civ.comm., II, 1988
  • ATTARDI, La nuova disciplina in tema di giurisdizione italiana e di riconoscimento delle sentenze straniere , Riv.dir.civ., 1995
  • CHINE', Contrattazione standardizzata, Torino, Tratt.dir.priv., dir.da Bessone, XIII, 2000

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