Clausola convenzionale di discontinuità



La libertà contrattuale è stata rispettata dalla legislazione di adeguamento alla moneta unica, mediante la previsione di una clausola di rinegoziabilità economica (c.d. clausola di discontinuità). L'art. 3 Reg. 1103/1997 dispone infatti che "le parti concordemente potranno riconsiderare o estinguere impegni negoziali, se stimeranno che il changeover comporterà una perturbazione incompatibile con la prosecuzione del rapporto".

Il principio di continuità risulta dunque avere carattere dispositivo, essendo stata riconosciuta la convenienza di riconoscere il diritto delle parti di poter valutare liberamente e consensualmente l'entità del cambiamento che il passaggio dalla lira all'euro può comportare in relazione agli assetti contrattualinota1 .

Note

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Considera la libertà contrattuale delle parti sotto questo aspetto Ronfini, Gli effetti giuridici dell'euro: il principio di continuità dei contratti e gli effetti sulle obbligazioni pecuniarie; le regole legali di conversione e arrotondamento; le novità in materia di capitale sociale e valore unitario delle azioni; gli effetti per le imprese, Padova, 1998, pp. 98 e ss..
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Bibliografia

  • RONFINI, Gli effetti giuridici dell’euro, Padova, 1998

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