Allo scopo di valutare la natura di ordinaria ovvero di straordinaria amministrazione del mutuo e, più in generale, dei contratti di finanziamento, è imprescindibile il riferimento al modo di disporre del III comma dell'
art.320 cod.civ. che, dopo aver accomunato il mutuo ad altre stipulazioni (quali le alienazioni, la costituzione di garanzie reali, l'accettazione o la rinunzia d'eredità) compie un generico rinvio
agli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione nota1. L'opinione degli interpreti è conseguentemente orientata per lo più nel senso che il mutuo debba comunque essere qualificato sempre come atto di straordinaria amministrazione, assoggettando il patrimonio sia del mutuante, sia del mutuatario a rischi potenzialmente considerevoli
nota2. Il mutuante potrebbe subire l'inadempimento del mutuatario derivante dall'insolvenza di costui. Il mutuatario potrebbe non essere in grado di far fronte all'obbligazione restitutoria, subendo il rischio dell'escussione delle eventuali garanzie e delle maggiori spese legate all'eventuale esecuzione
nota3.
Non sembra tuttavia che si possa prescindere per la valutazione della natura dell'atto, dalla considerazione dell'importanza economica che l'operazione viene in concreto ad assumere.
E' stato fatto l'esempio di un mutuo passivo di tenue importo, contratto allo scopo di provvedere ad effettuare urgenti riparazioni indifferibili alla conservazione di un immobile. Difficile sostenere che si tratti di straordinaria amministrazione. Si potrebbe anche fare riferimento, inversamente, al mutuo (attivo) che consista nell'erogazione di una somma ad un tasso di interesse remunerativo assistito da una più che congrua garanzia, di modo che la negoziazione venga ad assumere la consistenza dell'impiego di capitali.
Alla luce di queste considerazioni si è fatta strada un'opinione
nota4 più meditata, alla stregua della quale il mutuo passivo sarebbe atto di ordinaria amministrazione ogniqualvolta non impegnasse le rendite del mutuatario. Secondo un parere
nota5 invece l'ordinarietà sarebbe collegata soltanto alla destinazione delle somme (ovviamente per quanto attiene alla stipulazione di mutui passivi). Quando si trattasse di somme destinate al mantenimento del mutuante ovvero al compimento di atti di ordinaria amministrazione anche il finanziamento manifesterebbe una pari natura.
Note
nota1
Cfr. Giampiccolo, Comodato e mutuo, in Trattato di dir.civ., dir. da Grosso e Santoro-Passarelli, Milano, 1972, p.71.
top1nota2
Così Carresi, Il mutuo, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, vol.VIII, Torino, 1957, p.117; Grassani, voce Mutuo, in N.sso Dig.it., vol.X, Torino, 1964, p.1052; Fragali, Mutuo, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1966, p.37; Inzitari, Il mutuo con riguardo al tasso "soglia" della disciplina antiusura, allo jus variandi e al divieto di anatocismo, in Mutui ipotecari, Milano, 1999, p.100.
top2nota3
Analogamente Mastropaolo, I contratti reali, in Trattato di dir.civ., dir. da Sacco, Torino, 1999, p.422.
top3nota4
Galasso, Mutuo e deposito irregolare, Milano, 1968, p.51.
top4nota5
Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.698.
top5Bibliografia
- CARRESI, Il comodato, il mutuo, Torino, Trattato Vassalli, 1957
- FRAGALI, Del mutuo, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1966
- GALASSO, Mutuo e deposito irregolare. la costituzione del rapporto, Milano, I, 1968
- GIAMPICCOLO, Comodato e mutuo, Milano, Tratt.dir.civ. Grosso Santoro Passarelli, 1972
- GRASSANI, Mutuo (dir.civ.), N.Dig.It., 1964
- INZITARI, Il mutuo con riguardo al tasso "soglia"della disciplina antiusura, allo jus variandi e al divieto dell'anatocismo, Milano, Mutui ipotecari, 1999
- LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
- MASTROPAOLO, I contratti reali, Torino, Tratt.dir.civ.dir.da Sacco, 1999