Classificazione dei negozi giuridici in relazione all'aspetto soggettivo



Gli atti negoziali possono essere variamente classificati dal punto di vista dell'aspetto soggettivo.

Innanzitutto occorre distinguere l'ambito dei contratti da quello degli atti intesi alla formazione della volontà di un soggetto, quando questo sia relativamente incapace ovvero consista in una entità dotata di personalità giuridica (atto complesso, atto collegiale). Queste ultime fattispecie sono propriamente funzionali alla determinazione del volere di un soggetto che spesso è preliminare rispetto alla conclusione di un contratto.

Rimanendo nell'ambito delle manifestazioni negoziali che si sostanziano in accordi, è possibile distinguere tra negozi unilaterali, bilaterali, plurilaterali .

Occorre anzitutto rimarcare la non sovrapponibilità del concetto di parte rispetto a quello di persona. La parte infatti non è che l'espressione di un centro di interessi, che a propria volta può essere sostanziato da una pluralità di persone. Si pensi alla compravendita nella quale l'appartamento in Roma, Via Appia viene venduto dai comproprietari Primo, Secondo e Terzo all'acquirente Filano. Si tratta comunque di un negozio bilaterale, in relazione al quale la parte alienante è soggettivamente complessanota1 .

Quando l'atto negoziale si perfeziona in forza della dichiarazione di una parte soltanto, esso si definisce unilaterale. Tipico negozio unilaterale (ed anche necessariamente unipersonale) è il testamento. In altri casi all'unilateralità non corrisponde anche l'unipersonalità: ad esempio una procura ad alienare rilasciata da tre persone in qualità di comproprietarie di un bene è pur sempre un atto unilaterale, ancorchè plurisoggettivo.

Se le parti sono due o più si ha il negozio bilaterale o il negozio plurilaterale nota2.

La definizione si attaglia alla nozione di contratto che emerge dalla lettura dell'art. 1321 cod.civ., ai sensi del quale esso corrisponde all'accordo con il quale due o più parti costituiscono, regolano o estinguono tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Tipico negozio bilaterale (necessariamente tale) è la compravendita: ad una parte che vende se ne oppone una che compra. L'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive è contrassegnato da una struttura intrinsecamente bilaterale, che dipende dal nesso sinallagmatico delle prestazioni.

Giova rilevare la centrale importanza della norma di cui all'art. 1324 cod.civ. che, pur dettata in materia di contratto, vale a consentire l'applicazione diretta della relativa normativa agli atti unilaterali (negoziali) tra vivi aventi contenuto patrimoniale, previa valutazione di compatibilità.

Per quanto attiene ai negozi plurilaterali, ossia connotati da più di due parti, è necessario osservare che si danno due distinte ipotesi. Vi sono fattispecie di atti negoziali plurilaterali in cui le parti perseguono uno scopo comune (es.: contratto di società). Il codice civile assume espressamente in considerazione questa categoria, da assumersi nell'ambito della specie contrattuale, dettando alcune norme intese ad evitare che il vizio inficiante la partecipazione della singola parte possa riverberarsi sull'intero negozio: si vedano a questo proposito  gli artt. 1420 , 1446 , 1459 , 1466 cod.civ.. Questo riferimento non può tuttavia considerarsi esclusivo del novero dei negozi plurilaterali, entro il cui ambito possono comprendersi anche quegli atti nei quali le parti non abbiano una comunanza di scoponota3 . Si pensi alla delegazione trilatere (art. 1268 cod.civ.), alla cessione del contratto (art.1406 cod.civ.). Queste specie pongono un evidente problema di individuazione di un'eventuale disciplina specifica. Un dato certo consiste nell'inapplicabilità della riferita normativa speciale, avente quale esclusivo campo di operatività, le fattispecie plurilaterali nelle quali si manifesta una comune finalità delle parti, non animate da interessi contrastanti nota4 .

Il tema dell'unilateralità o plurilateralità dell'atto non va confuso con quello dell' unicità o pluralità delle unità negoziali di cui si componga un documento. Si pensi all'atto notarile (concepito come singolo supporto documentale) contenente una pluralità di contratti (es: una divisione seguita da una vendita, una permuta e una costituzione di servitù). Da questo punto di vista occorre stare attenti a non confondere il concetto di "atto" inteso documento rispetto al concetto di "atto" inteso come singolo negozio giuridico. Se appare evidente come nell'esempio sopra fatto vengano in considerazione più unità contrattuali distinte, altri casi non sono così perspicui. Cosa dire nell'ipotesi in cui Tizio venda a Primo la nuda proprietà di un appartamento e, contestualmente, a Secondo l'usufrutto vitalizio? Secondo la S.C., sia pure in relazione al tema della percezione delle imposte dovute a fronte della stipula, si tratterebbe di due distinte negoziazioni (cfr. Cass. Civ. Sez. V, ord. 7154/2021).

Occorrerà da ultimo darsi carico dell'analisi di alcuni figure peculiari di atto, funzionali rispetto all'organizzazione societaria: tali la fusione e la scissione, intese come atti qualificati da una speciale problematica afferente all'aspetto soggettivo.

Note

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nota1 Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.54.
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nota2

nota2

Barbero, Il sitema del diritto privato, Torino, 1993, p.203.
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nota3

nota3

Messineo, Il contratto in generale, t.1, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo,  Milano, 1973, p.620.
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nota4

nota4

Analogamente Maiorca, voce Contratto plurilaterale, in Enc.giur.Treccani, p.6 .
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Bibliografia

  • BARBERO, Il sistema del diritto privato, Torino, 1988
  • MAIORCA, Contratto plurilaterale, Enc.giur.Treccani, 1988
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt. dir civ e comm., I, 1973

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