Cittadinanza: condizione di reciprocità



Nel nostro ordinamento lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili a condizione di reciprocità (art. 16 prel. ). In tema di diritto d'autore cfr. l'art. 146 del T.U. 633/41, come novellato dal D.Lgs. 13 febbraio 2006, n.118 .

Dunque lo straniero è ammesso al godimento di un determinato diritto soltanto se lo stato al quale appartiene garantisce il medesimo trattamento al cittadino italiano nota1 . In ogni caso anche allo straniero sono garantiti i diritti inviolabili dell'uomo nella misura e con i limiti previsti dalla nostra Costituzione nota2. Non basta: è stato infatti sottolineato come in ogni caso, a prescindere dalla reciprocità, al cittadino straniero spetti una piena protezione risarcitoria (comprensiva del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale) rispetto ai diritti personalissimi quali, ad esempio, l'integrità personale (Cass. Civ., Sez. III, 8212/13; Cass. Civ., Sez. III, 450/11). Ancora è stato reputato diritto inviolabile quello al risarcimento del danno conseguente alla morte di un congiunto prossimo (Appello di Lecce, 12 febbraio 2012).

Per quanto riguarda le questioni privatistiche la condizione dello straniero in fatto si può concretare in una particolare fonte innominata di limitazioni, culminanti in vere e proprie ipotesi di incapacità giuridica speciale. L'ambito di specialità è difatti duplice riguardando sia il soggetto (in quanto cittadino di un determinato Paese avente una particolare legislazione) sia il rapporto (in quanto l'ordinamento straniero può prevedere limitazioni o condizioni particolari per l'esercizio di alcuni diritti) nota3 (Cass. Civ. Sez. III, 12978/95).

Non vige il limite della condizione di reciprocità per i rifugiati politici (Legge 722/1954 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati", firmata a Ginevra il 28 luglio 1951).

Il tema della reciprocità è specialmente rilevante anche per le entità diverse dalla persona fisica. Si pensi alle società straniere ed agli acquisti che intendano operare in Italia. In Svizzera, ad esempio, gli acquisti immobiliari da parte di soggetti stranieri sono soggetti a penetranti limitazioni, che culminano nella indispensabilità del rilascio preventivo di autorizzazione da parte di una speciale commissione (LAFE). In tal caso anche l'acquisto immobiliare in Italia sarà parimenti limitato. La conseguenza della violazione di tali limitazioni non potrà non comportare la nullità dell'atto negoziale stipulato (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 24923/2018).

Note

nota1

Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p. 124, sottolinea come il principio di reciprocità non sia posto tanto per discriminare lo straniero, quanto per tutelare indirettamente i cittadini italiani all'estero, cercando di invogliare un loro paritario trattamento.
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nota2

Ferma restando tale tutela, viene ormai sottolineato come l'art. 16 prel. rivesta un ruolo residuale, stante l'applicabilità sia della normativa dell'Unione europea, sia delle convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha aderito. Cfr. Nascimbene, Il trattamento dello straniero nel diritto internazionale ed europeo, Milano, 1984, pp. 409 e ss.; Conetti, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. I, Torino, 1991, p. 77; Biscottini, Il principio di reciprocità nell'ordinamento italiano, in Dir. inter., 1967, pp. 40-61.
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nota3

Dal coordinamento dell'art. 16 delle preleggi , che ammette lo straniero a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano a condizione di reciprocità, con l'art. 24 , I comma, Cost. , per il quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, si deduceva tuttavia che allo straniero, non diversamente che al cittadino, era riconosciuto il potere di azione, il quale, in quanto non direttamente contemplato dall'art. 16 cit., non era soggetto alla condizione di reciprocità posta da detta norma. Ora, un'azione civile contro qualsiasi forma di discriminazione è stabilita direttamente dall'art. 44 del D. Lgs. 286/98, il c.d. "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (norma modificata per effetto del D.Lgs.
150 del 2011).
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Bibliografia

  • BISCONTINI, Il principio di reciprocità nell'ordinamento italiano, Dir.Inter., 1967
  • CONETTI, Torino, Comm. cod. civ. dir. da Cendon, I, 1991
  • NASCIMBENE, Il trattamento dello straniero nel diritto internazionale ed europeo, Milano, 1984

Prassi collegate

  • Studio n. 8-2020/A, La reciprocità nell’attività notarile
  • Quesito n. n. 210-2019/A, ANGOLA - RECIPROCITÀ – permesso di soggiorno per casi speciali
  • Reciprocità con la svizzera nel settore immobiliare: il Ministero Affari Esteri emette un suo parere
  • Reciprocità e successioni mortis causa

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