Circolare N. 47/E, Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni detenute alla data del 1 luglio 2011


Roma, 24 ottobre 2011

Prot.: 2011/

OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni detenute alla data del 1° luglio 2011. Articolo 7, comma 2, lettere da dd) a gg), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106

Premessa

Come è noto, gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) hanno consentito ai contribuenti che detenevano alla data del 1° gennaio 2002 titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con destinazione agricola, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data.

Il costo di acquisto rideterminato, secondo le modalità contenute nelle predette disposizioni, è utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni (TUIR).

Per poter utilizzare il valore “rideterminato”, in luogo del costo storico, il contribuente era tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva del 2 o del 4 per cento del valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima. Il termine entro il quale redigere la perizia giurata ed effettuare il pagamento dell’imposta era stato inizialmente fissato al 30 settembre 2002. Disposizioni successive hanno modificato la data cui fare riferimento per il possesso dei beni ed i termini per l’effettuazione dei richiamati adempimenti.
Da ultimo, l’articolo 7, comma 2, lettera dd), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito decreto), ha fissato al 1° luglio 2011 la data in cui deve essere verificato il possesso dei predetti beni ai fini di una nuova rideterminazione del loro costo o valore di acquisto.
Con la successiva lettera dd-bis), introdotta in sede di conversione del decreto, è stata ampliata la categoria dei soggetti che possono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni e delle partecipazioni, estendendo tale possibilità alle società di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni, siano stati oggetto di misure cautelari e che all’esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena proprietà.
La stessa disposizione, e in particolare le lettere da ee) a gg), ha risolto talune problematiche connesse alla possibilità di recuperare l’imposta sostitutiva da parte dei contribuenti che si sono avvalsi più volte, in periodi diversi, della procedura della rideterminazione.

1. La nuova edizione della rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni

La norma in esame consente la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, purché detenuti alla data del 1° luglio 2011.
Il valore “rideterminato” può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso dei suddetti terreni e partecipazioni in luogo dell’originario costo o valore di acquisto.
Tale valore non può essere incrementato degli oneri inerenti e, quindi, neanche dell’eventuale imposta di successione e donazione, ad eccezione dell’ipotesi prevista dalla norma con riferimento alla spesa sostenuta per la redazione della perizia.

1.1. Nuovi soggetti

La lettera dd-bis) del comma 2 dell’articolo 7 del decreto ha ampliato la categoria dei soggetti che possono usufruire delle disposizioni concernenti la rideterminazione del valore di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola anche alle società di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 448 del 2001, siano stati oggetto di misure cautelari e che all’esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena titolarità.
Tale disposizione consente di rideterminare il valore dei suddetti beni posseduti da società di capitali residenti nel territorio dello Stato o non residenti che esercitano la propria attività nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
In particolare, la procedura di rideterminazione è consentita con riferimento ai beni posseduti alla data del 1° luglio 2011 e risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla medesima data.
Per ragioni logico-sistematiche si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di saldo attivo di rivalutazione contenute nell’articolo 13 della legge del 21 novembre 2000, n. 342 e nei relativi decreti di attuazione (cfr. articolo 9 del D.M. 13 aprile 2001, n. 162 e articolo 4 del D.M.19 aprile 2002, n. 86).
Il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi a decorrere dall’esercizio in cui è effettuato il versamento dell’intera imposta sostitutiva ovvero della prima rata.

1.2. La perizia giurata di stima

Ai fini dell’applicazione della norma, il valore al 1° luglio 2011 delle partecipazioni e dei terreni deve risultare da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati, entro il termine del 30 giugno 2012. Si ricorda che i soggetti abilitati alla redazione delle perizie con riferimento ai titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati sono individuati negli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché negli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti (v. articolo 5 della legge n. 448 del 2001).

Sono invece abilitati alla redazione della perizia dei terreni edificabili e con destinazione agricola gli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili (v. articolo 7 della legge n. 448 del 2001). Tra i soggetti abilitati alla redazione della perizia giurata sia per le partecipazioni che per i terreni sono stati inclusi anche i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (v. articolo 1, comma 428, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).
Le perizie possono essere presentate per la asseverazione, oltre che presso la cancelleria del tribunale, anche presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai. Per quanto riguarda le partecipazioni, la perizia, i dati dell’estensore della stessa e il codice fiscale della società periziata devono essere conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria.
Va, inoltre, precisato che nell’ipotesi in cui la perizia sia predisposta per conto della società, la stessa disposizione al comma 5, dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 stabilisce che la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa della società o ente in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi.
La norma specifica ulteriormente che qualora, invece, la perizia sia predisposta per conto dei soci, la relativa spesa sostenuta aumenta il costo rivalutato delle partecipazioni.
La relazione giurata di stima deve essere riferita all’intero patrimonio sociale e il valore dei titoli, delle quote o dei diritti alla data del 1° luglio 2011 è determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto della società (associazione o ente) rappresentativa della partecipazione stessa.
Considerato che la norma richiede espressamente che la predisposizione della perizia debba essere effettuata prima della cessione della relativa partecipazione esclusivamente con riferimento al caso in cui il contribuente abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria tramite un intermediario abilitato ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, tale condizione non è necessaria per i contribuenti che determinano la predetta imposta sostitutiva in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. In quest’ultimo caso, infatti, la predisposizione della perizia necessaria ai fini della rideterminazione del costo o del valore della partecipazione, può essere effettuata anche entro il termine del 30 giugno 2012, e, quindi, in tempo utile per il pagamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui il contribuente determini i redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell’articolo 5 del citato D.Lgs. n. 461 del 1997 (regime dichiarativo), sussistono gli obblighi di comunicazione all’Amministrazione finanziaria da parte dell’intermediario che interviene nell’operazione di cessione della partecipazione, quota o diritto, ai sensi dell’articolo 10 del medesimo D.Lgs. n. 461 del 1997. Si ricorda che alle predette valutazioni si applica la disposizione antielusiva contenuta nell’articolo 37-bis, comma 3, lettera f), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Anche per quanto concerne i terreni, l’Amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell’estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli. Così come previsto per le partecipazioni, ai sensi del comma 5 dell’articolo 7 della legge n. 448 del 2001, i costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale dei terreni da assumere ai fini del calcolo delle plusvalenze.
Si ricorda, inoltre, che nel caso di cessione dei terreni, è necessario che la redazione e il giuramento della perizia siano antecedenti alla cessione del bene, in quanto al fine della determinazione della plusvalenza il valore periziato deve essere indicato nell’atto di cessione dello stesso.

1.3 Il versamento dell’imposta sostitutiva

L’efficacia della procedura di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni è condizionato al versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del:
  • 2 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate;
  • 4 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 giugno 2012 in un’unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata (30 giugno 2013 - ovvero 1° luglio 2013 atteso che il 30 giugno cade di domenica - e 30 giugno 2014). Si ritiene opportuno ricordare che il versamento dell’intera imposta sostitutiva (ovvero della prima rata) oltre il termine previsto dalla norma non consente l’utilizzo del valore rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza realizzata. In tale ipotesi, il contribuente può richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva del 2 o del 4 per cento versata.
Si precisa, inoltre, che l’opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata. Infatti, il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’articolo 67 del TUIR.
Pertanto, coloro che abbiano effettuato il versamento dell’imposta dovuta ovvero di una o più rate della stessa, qualora in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate per effetto della cessione delle partecipazioni o dei terreni non tengano conto del valore rideterminato, non hanno diritto al rimborso dell’imposta pagata e sono tenuti, nell’ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti successivi.
Le norme in esame prevedono, infatti, la facoltà di avvalersi di un’agevolazione e il contribuente non può modificare successivamente la scelta liberamente effettuata in mancanza di una apposita disposizione in tal senso.
Qualora il contribuente abbia effettuato il versamento della prima rata nei termini di legge ed abbia omesso di effettuare i successivi versamenti, questi ultimi sono iscritti a ruolo ai sensi degli articoli 10 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

2. L’effettuazione di successive procedure di rideterminazione

E’ stato più volte precisato che qualora il contribuente lo ritenga opportuno può rideterminare il valore delle partecipazione e dei terreni detenuti alla data del 1° luglio 2011 anche nell’ipotesi in cui abbia già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative.
Tale possibilità è consentita anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente. Un’importante disposizione è stata ora introdotta dalla lettera ee) del comma 2 dell’articolo 7 del decreto che ha previsto per la prima volta la possibilità per i soggetti che si avvalgono della rideterminazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° luglio 2011 di scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni.
Pertanto in tal caso il contribuente non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente procedura di rideterminazione (31 ottobre 2011 e 31 ottobre 2012) e detrae l’imposta già versata dall’imposta dovuta per effetto della nuova rideterminazione. L’imposta in tal modo calcolata può essere ripartita in tre rate di pari importo.

Ad esempio:
Imposta sostitutiva dovuta per i beni posseduti al 1° gennaio 2010 = 60
prima rata versata entro il 31 ottobre 2010 = 20
Imposta dovuta per i beni posseduti al 1° luglio 2011 = 110
Imposta da versare: 110 – 20 = 90
Importo della rata = 30

Qualora il contribuente non intenda avvalersi dell’ultima procedura di rideterminazione, può in ogni caso detrarre dall’imposta ancora dovuta con riferimento alla procedura effettuata relativa ai beni posseduti alla data del 1° gennaio 2010, l’imposta versata in occasione di precedenti rideterminazioni, sempreché per tale importo non sia stata già presentata l’istanza di rimborso e, conseguentemente, ricalcolare le rate pendenti (31 ottobre 2011 e 31 ottobre 2012).

3. Rimborso dell’imposta sostitutiva

La lettera ff) del comma 2 dell’articolo 7 del decreto disciplina l’ipotesi in cui il contribuente che in passato abbia già rideterminato il valore delle partecipazioni e dei terreni posseduti, in sede del nuovo versamento non effettua lo scomputo dell’imposta già versata come indicato nel paragrafo precedente.
In particolare è prevista la possibilità di chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Il termine di decadenza per la richiesta del suddetto rimborso decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell’intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell’ultima rideterminazione effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata. Ai sensi della lettera gg) la suddetta disciplina dei rimborsi si applica anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del decreto (14 maggio 2011). Per tali somme la richiesta di rimborso deve essere presentata entro quarantotto mesi dalla data di versamento dell’imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata.
Infine, il legislatore ha tenuto conto anche delle ipotesi in cui quest’ultimo termine sia già scaduto. In questo caso è consentito presentare istanza di rimborso entro il termine di 12 mesi dal 14 maggio 2011.
La norma specifica ulteriormente che l’importo del rimborso non può essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.
In applicazione dei principi generali, nell’ipotesi in cui l’istanza sia stata rigettata con provvedimento espresso, non impugnato dal contribuente, si ritiene che la definitività del provvedimento non escluda l’autotutela. In ogni caso il contribuente può presentare una nuova istanza di rimborso nel rispetto dei termini previsti dalle disposizioni in commento.
Qualora, infine, l’istanza sia stata rigettata con provvedimento tacito, non impugnato dal contribuente, lo stesso potrà sollecitare l’Amministrazione a dare seguito al rimborso alla luce delle nuove disposizioni.

4. Gestione del contenzioso

La disposizione di cui alla citata lettera gg) si applica anche ai giudizi in corso concernenti il termine per il rimborso dell’imposta sostitutiva versata in occasione di una precedente rideterminazione.

Anche in tali casi, ove l’istanza risulti presentata nel termine di quarantotto mesi dal versamento (dell’intero importo o della prima rata annuale) relativo all’ultima rideterminazione effettuata, gli Uffici provvederanno a chiedere la cessazione della materia del contendere, con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e grado del giudizio, sempre che non siano sostenibili altre questioni.

Qualora alla data del 14 maggio 2011 il termine di decadenza di quarantotto mesi decorrente dal versamento (dell’intero importo o della prima rata annuale) relativo all’ultima rideterminazione effettuata sia già scaduto, il contribuente, ai sensi dell’ultimo periodo della medesima lettera gg), può chiederne il rimborso con un’istanza (o una nuova istanza, qualora la precedente debba ritenersi intempestiva alla luce delle nuove norme) da presentare entro dodici mesi a decorrere dalla medesima data del 14 maggio.

Nella rara circostanza che il contenzioso pendente riguardi un’istanza di rimborso da ritenersi intempestiva anche alla luce delle nuove disposizioni recate dal decreto, l’Ufficio chiederà la cessazione della materia del contendere dopo aver constatato l’avvenuta presentazione di una nuova istanza di rimborso entro dodici mesi a decorrere dal 14 maggio 2011, sempreché non siano sostenibili altre questioni.

Nel caso di specie, invero, la norma non integra una ipotesi di sospensione dei termini processuali, ma si limita a disporre una “rimessione in termini” per la presentazione dell’istanza di rimborso, che non produce effetti sull’esito del giudizio finché detta istanza non venga ripresentata.

Occorre precisare, in ogni caso, che lo ius superveniens non può travolgere il giudicato già formatosi, “la cui intangibilità rappresenta un principio fondamentale del nostro sistema giuridico, quando il giudicato stesso abbia carattere sostanziale - consegua, cioè, a pronunce che, oltre a essere passate formalmente in giudicato, incidano sul diritto fatto valere in giudizio, anche risolvendo solo questioni preliminari di merito, o quando le nuove norme riguardino un oggetto che poteva essere dedotto nel precedente giudizio, ovvero quando il legislatore non abbia specificamente esteso le nuove disposizioni anche ai rapporti già definiti con sentenza passata in giudicato” (v. sentenza Cassazione 13 maggio 2011, n. 10554; così anche sentenza 4 febbraio 2004, n. 2091).

Da ultimo, si ricorda che, oltre la verifica del rispetto del predetto termine di quarantotto mesi (o di dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto in commento), nell’abbandonare le controversie ed eseguire i relativi rimborsi gli Uffici dovranno porre particolare attenzione al fatto che, per espressa previsione normativa, l’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione di valore effettuata.

5. Indicazione in dichiarazione

I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni devono essere indicati nel modello di dichiarazione UNICO. In particolare, in caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni si deve compilare l’apposita sezione del quadro RT e in caso di rideterminazione del valore dei terreni si deve compilare l’apposita sezione del quadro RM. Anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 devono presentare i suddetti quadri di UNICO ed il relativo frontespizio nei termini di presentazione di quest’ultimo modello.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi saranno individuate le modalità di indicazione di tali dati con riferimento all’anno d’imposta 2011.

6. Interventi interpretativi

Si riassumono di seguito le fonti normative e gli interventi interpretativi in materia.

Riferimenti normativi Interventi interpretativi

Articolo 5 legge 28 dicembre 2001, n. 448
Circolare n. 12/E del 31 gennaio 2002
Circolare n. 47/E del 5 giugno 2002
Articolo 7 legge 28 dicembre 2001, n. 448
Circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002, par. 7.1 e 7.2
Circolare n. 15/E del 1° febbraio 2002, par. 3
Circolare n. 55/E del 20 giugno 2002, par. 12
Articolo 4, comma 3, decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla
legge 22 novembre 2002, n. 265
Circolare n. 81/E del 6 novembre 2002
Risoluzione n. 372/E del 26 novembre 2002
Articolo 2, comma 2, decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla
legge 21 febbraio 2003, n. 27
Circolare n. 27/E del 9 maggio 2003
Articolo 39, comma 14-undecies, decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Articolo 6-bis decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla
legge 27 febbraio 2004, n. 47 (successivamente prorogata dall’articolo 1, comma 376 e comma 428, della legge 30 dicembre 2004, n. 311)
Comunicato stampa dell’11 marzo 2004
Circolare n. 35/E del 4 agosto 2004
Circolare n. 16/E del 22 aprile 2005
Articolo 11-quaterdecies decreto legge 203/2005
Circolare n. 6/E del 13 febbraio 2006 par. 8
Circolare n. 10/E del 13 marzo 2006 par. 17
Articolo 1 Legge 244/2007 Risoluzione n. 144/E del 10 aprile 2008
Articolo 2 Legge 191/2009 Risoluzione n. 111/E del 22 ottobre 2010

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

Il Diretto dell'Agenzia

Allegati:
Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

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