Circolare N. 2 /E, Comunicazione annuale dati IVA relativa all’anno d’imposta 2003



26 gennaio 2004

OGGETTO: Comunicazione annuale dati IVA relativa all’anno d’imposta 2003

L’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, introdotto dall’art. 9 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, prevede, come è noto, per i contribuenti IVA, nel rispetto degli obblighi comunitari, l’obbligo di presentare, entro il mese di febbraio di ciascun anno ed a decorrere dall’anno d’imposta 2002, una comunicazione riguardante i dati relativi all’imposta sul valore aggiunto dell’anno solare precedente.

Con la presente circolare vengono forniti alcuni chiarimenti in merito alla compilazione della comunicazione annuale dati IVA relativa all’anno d’imposta 2003, da presentare, esclusivamente in via telematica, entro il 1° marzo 2004 (il 29 febbraio cade di domenica).

Si precisa, anzitutto, che il modello da utilizzare per la presentazione è quello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’ 8 novembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 225 alla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 2002.

Il predetto modello e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

Si ricorda inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, è in vigore la nuova tabella di classificazione delle attività economiche denominata ATECOFIN 2004, approvata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003. Pertanto, in sede di compilazione della comunicazione dati IVA relativa all’anno 2003, nel campo “Codice attività” deve essere indicato il codice relativo all’attività svolta in via prevalente dal contribuente, desunto dalla predetta nuova tabella di classificazione delle attività.

La nuova tabella è consultabile presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate, nonché sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, unitamente al volume d’ausilio contenente le note esplicative e la tavola di raccordo tra le tabelle ATECOFIN 1993 e ATECOFIN 2004.

Si evidenzia altresì che, tra le modifiche normative intervenute in materia di IVA nel corso dell’anno 2003 che hanno impatto ai fini dichiarativi, e quindi anche in ordine alla compilazione della comunicazione annuale dati IVA, la principale è costituita dalle modifiche introdotte dall’art. 35 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 al regime speciale previsto ai fini IVA per le cessioni di rottami ed altri materiali di recupero.

In particolare , con il citato art. 35 è stato previsto l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto delle predette operazioni in luogo del previgente regime di non applicabilità dell’imposta e contestualmente l’obbligo di assolvimento della stessa imposta da parte del cessionario, soggetto passivo nel territorio dello Stato, secondo il particolare metodo di inversione contabile, c.d. reverse - charge.

La nuova disciplina IVA riservata al commercio di rottami e altri materiali di recupero, trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti che effettuano, nell’esercizio d’impresa, cessioni e/o acquisti di tali beni con il conseguente obbligo, per gli stessi operatori, di osservare gli ordinari adempimenti previsti ai fini IVA e, fra questi, l’obbligo della presentazione della comunicazione annuale dati IVA e della dichiarazione annuale.

I soggetti che fruivano dell’esonero dalla presentazione della dichiarazione in forza delle previgenti disposizioni di cui all’art. 74 del DPR n. 633 del 1972, debbono compilare la comunicazione dati e la dichiarazione annuale IVA con esclusivo riferimento alle operazioni effettuate in vigenza del nuovo regime di imponibilità previsto per tale settore .

Lo stesso art. 35 del decreto legge n. 269 del 2003, introducendo nell’art. 70 del D.P.R. n. 633 del 1972, il nuovo comma 6, ha previsto per le importazioni dei predetti beni, analogamente alle importazioni di oro c.d. industriale e argento puro, l’assolvimento dell’imposta mediante annotazione del documento doganale nel registro delle fatture emesse (art. 23) o in quello dei corrispettivi (art. 24) e, ai fini della detrazione, nel registro degli acquisti (art.25).

La previsione di tale modalità di assolvimento dell’imposta, in deroga ai criteri ordinari di riscossione dell’IVA in dogana, comporta, in applicazione dell’art. 23 della Sesta Direttiva CEE (n. 77/388/CEE), la separata esposizione in dichiarazione dell’ammontare di tali operazioni.

Pertanto, per quanto riguarda l’indicazione delle predette importazioni nel modello di comunicazione dati, attesa la marginalità delle operazioni interessate ed il limitato periodo di applicazione, le stesse devono essere comprese nel rigo CD3, campi 1 e 2, previsti per le importazioni di oro industriale e argento puro.

Ai fini della corretta compilazione del predetto modello e ad integrazione delle istruzioni approvate con il medesimo provvedimento dell’8 novembre 2002, nel seguente prospetto vengono illustrate schematicamente le modalità di indicazione delle cessioni e degli acquisti di rottami ed altri materiali di recupero effettuati sia nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 269 del 2003 (ai sensi del previgente art.74, commi 8 e 9) che a decorrere da tale data.

CEDENTE Operazioni effettuate in vigenza del regime di non imponibilità (ex-commi 8 e 9 art. 74)Operazioni effettuate in vigenza del regime di imponibilità (D.L. n. 269/2003)CESSIONARIO Operazioni effettuate in vigenza del regime di non imponibilità (ex-commi 8 e 9 art. 74)Operazioni effettuate in vigenza del regime di imponibilità (D.L. n. 269/2003)
Cessioni all’internoCessioni all’internoAcquisti all’internoAcquisti all’interno
Rigo CD1 campo 1Rigo CD1 campo 1Rigo CD2 campo 1Rigo CD2 campo 1 - Rigo CD4 - Rigo CD5
Cessioni intracomunitarieCessioni intracomunitarieAcquisti intracomunitariAcquisti intracomunitari
Rigo CD1 campo 1 - Rigo CD1 campo 4Rigo CD1 campo 1 - Rigo CD1 campo 4Rigo CD2 campo 1 - Rigo CD2 campo 4Rigo CD2 campo 1 - Rigo CD2 campo 4 - |Rigo CD4 - Rigo CD5
Cessioni all’esportazione (comprese cessioni verso San Marino e Città del Vaticano)Cessioni all’esportazione (comprese cessioni verso San Marino e Città del Vaticano)ImportazioniImportazioni
Rigo CD1 campo 1 - Rigo CD1 campo 2Rigo CD1 campo 1 - Rigo CD1 campo 2Rigo CD2 campo 1 - Rigo CD2 campo 3Rigo CD2 campo 1 - Rigo CD3 campi 1 e 2 - Rigo CD4 - Rigo CD5


Le Direzioni Regionali sono pregate di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

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