Chiamata in causa del venditore



La vicenda relativa all'attivazione della garanzia per evizione ha per lo più inizio non appena il terzo che assume di vantare diritti sulla cosa venduta manifesta giudizialmente tale sua pretesa. A questo riguardo, l'art. 1485 cod.civ. prescrive che il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore nota1. Appare infatti logica la presenza nello stesso giudizio del soggetto che, proprio per aver ceduto il diritto incompatibile con quello vantato dal terzo, ha determinato l'insorgenza della lite nota2. Peraltro nel procedimento sarà parimenti possibile per l'avente causa che è stato evocato in giudizio dal terzo, proporre nei confronti del proprio dante causa la distinta azione di garanzia (intervento ad istanza di parte: art.106 cod.proc.civ. ) che si palesa inscindibilmente connessa rispetto alla causa principale (Cass. Civ. Sez. II, 2714/96; Cass. Civ. Sez. II, 3749/75) nota3. La stessa eventualità è ipotizzabile anche nel caso inverso, in cui cioè sia l'acquirente a convenire in giudizio un terzo che possieda illegittimamente la cosa acquistata, procedendo contestualmente anche nei confronti del venditore con l'azione di garanzia (Cass. Civ. Sez. II, 6255/91). Se l'acquirente non chiama in garanzia il proprio dante causa e subisce sentenza di condanna che passa in giudicato, perde il diritto alla garanzia, qualora il venditore riesca a provare che esistevano ragioni sufficienti per a respingere la domanda nota4. Analoga perdita della garanzia si verifica nell'ipotesi in cui il compratore abbia spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo, sempre a condizione che non dia analogamente conto del fatto che non esistevano ragioni sufficienti a impedire l'evizione (ultima parte I e II comma art.1485 cod.civ.) (Cass.Civ.Sez.I, 184/97).

Note

nota1

La chiamata in giudizio avrà luogo secondo le modalità di cui all'art.269cod.proc.civ. Cfr., a questo proposito, Cass. Civ. Sez. II, 6603/82.
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nota2

La chiamata in causa del terzo nel giudizio di evizione risulta altresì giustificata da esigenze di comodità ed economia processuale: Rubino, La compravendita , in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.660.
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nota3

La presenza di tutti i protagonisti della vicenda appare opportuna anche sotto il profilo della liquidazione delle spese processuali, come nell'ipotesi in cui, soccombendo il terzo, il medesimo sia condannato alla rifusione di dette spese sia nei confronti dell'acquirente sia verso il venditore, chiamato in garanzia: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 2935/79 Con la chiamata in causa del venditore il compratore ottiene la piena opponibilità dell'accertamento giudiziale anche nei confronti di costui, mentre con la distinta azione di garanzia ne ottiene la condanna, nel medesimo giudizio, alla rifusione dei rimborsi e dei pagamenti effettuati in relazione all'accoglimento della domanda del terzo evicente (Rubino, cit., p.659). In questo senso si comprende perché il compratore potrebbe domandare di essere estromesso dal giudizio senza che ciò venga a pregiudicare il suo diritto alla garanzia, diritto per la tutela del quale egli dovrebbe proporre l'autonoma e separata azione di garanzia nei confronti del venditore, ma soltanto in esito all'accoglimento della pretesa del terzo evicente: cfr. Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm. cod. civ., libro IV, Torino, 1991, p.74.
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nota4

Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt. dir.civ.it., Torino, 1972, p.782.
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Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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