Certezza dell'identità della parte




L'obbligo di raggiungere la certezza sull'identità dei soggetti/parte è un dovere che riguarda il notaio pubblico ufficiale nota1, il quale grazie anche alla modifica normativa introdotta con la Legge 10 maggio 1976, n. 333, non deve avere più una conoscenza pregressa e personale dei costituiti, ma può e deve arrivare alla piena convinzione di aver accertato l'identità delle parti, anche solo al momento della attestazione in atto della menzione richiesta nota2.

Oggetto dell'accertamento è l'esatta identità del soggetto parte e cioè nome e cognome, luogo e data di nascita. In pratica gli elementi personali in base ai quali un soggetto viene normalmente identificato.

Nel contesto dell'art. 49 l.n. non rientra il codice fiscale.

La procedura di accertamento riguarda o la conoscenza personale o il riscontro documentale, di più elementi, che convincano, oltre ogni ragionevole dubbio, dell'esatta dell'identità del soggetto che viene costituito.

In alternativa la legge consente l'utilizzo dei fidefacienti, i quali svolgono solo il compito di attestare, nei confronti del notaio, quale sia esattamente l'identità del costituito sconosciuto al pubblico ufficiale. Tertium non datur .

Se la modifica introdotta con la Legge n. 333/76 ha ristretto l'ambito delle conseguenze penali in relazione alla funzione di accertamento dell'identità, nulla ha modificato relativamente al fatto che il notaio deve comunque maturare la certezza sull'identità della parte costituita.

Alcune sentenze in materia di identità delle parti chiariscono i termini giurisprudenziali della questione (Cass. Pen., 13/11/86 ; Cass. Pen., 24/05/85 ; Cass. Pen., 30/01/85; Cass. Pen., 22/04/81 ; Cass. Civ. Sez. I, 3274/86; Cass. Pen., 8510/87) nota3. Da ultimo è stato deciso che il notaio può acquisire la certezza dell'identità delle parti anche al momento della sottoscrizione dell'atto. Ciò sulla scorta di una pluralità di elementi, quali l'esibizione di documento di identità, alla dichiarazione delle parti relativamente alla pregressa conoscenza, all'esibizione ad opera della parte di documentazione afferente alla stipulanda negoziazione (Cas. Civ. Sez. III, 15424/04 ).

Note

nota1

Sia per quanto riguarda l'atto pubblico che per la scrittura privata autenticata.
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nota2

Essendo questa una vera attestazione del notaio è coperta da pubblica fede fino a querela di falso.
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nota3

Cfr. ST. CNN 1 settembre 1973, n. 351 " atto notarile, identità personale delle parti. Responsabilità del notaio per falso documento d'identità".
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