Cee del 2002 numero 58 art. 18


La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, non oltre tre anni dalla data di cui all'articolo 17, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e il relativo impatto sugli operatori economici e suoi consumatori, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sulle comunicazioni indesiderate, tenendo conto dell'ambiente internazionale.
A tale fine, la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni che saranno fornite senza ritardi ingiustificati.
Ove opportuno, la Commissione presenta proposte di modifica della presente direttiva, tenendo conto dei risultati di detta relazione, di ogni modifica del settore e di ogni altra proposta che ritenga necessaria per migliorare l'efficacia della presente direttiva.

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