Cee del 2002 numero 58 art. 14


1. Salvo quanto disposto nei paragrafi 2 e 3, nell'attuare le disposizioni della presente direttiva gli Stati membri assicurano che non siano imposti, per i terminali o altre apparecchiature di comunicazione elettronica, norme inderogabili relative a caratteristiche tecniche specifiche che possano ostacolare l'immissione sul mercato e la libera circolazione di tali apparecchiature tra i vari Stati membri e al loro interno.

2. Qualora talune disposizioni della presente direttiva possano essere attuate soltanto attraverso la prescrizione di caratteristiche tecniche specifiche per le reti di comunicazione elettronica, gli Stati membri informano la Commissione secondo le procedure di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (9).

3. All'occorrenza, possono essere adottate misure dirette a garantire che le apparecchiature terminali siano costruite in maniera compatibile con il diritto degli utenti di tutelare e controllare l'uso dei loro dati personali in conformità della direttiva 1999/5/CE e della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione delle telecomunicazioni

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