Cee del 2000 numero 35 art. 6


1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente all'8 agosto 2002.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri possono lasciare in vigore od emanare norme che siano più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

3. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri possono escludere:

a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;

b) contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002; e

c) richieste di interessi inferiori a 5 EUR.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari od amministrative adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

5. La Commissione, due anni dopo l'8 agosto 2002, effettua un riesame, tra l'altro, del tasso dell'interesse legale, dei termini contrattuali e dei ritardi di pagamento per valutarne l'impatto sulle transazioni commerciali e sul funzionamento pratico della normativa. I risultati di questo riesame e degli altri sono resi noti al Parlamento europeo e al Consiglio, corredati, se del caso, delle sue proposte di miglioramento della presente direttiva.

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