Cee del 2000 numero 35 art. 3


1. Gli Stati membri assicurano quanto segue:

a) gli interessi di cui alla lettera b) cominciano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;

b) se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, gli interessi cominciano a decorrere automaticamente, senza che sia necessario un sollecito:

i) trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore o i una richiesta equivalente di pagamento, o

ii) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, o

iii) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi 30 giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, o

iv) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o i verifica, diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trascorsi 30 giorni, da quest'ultima data;

c) il creditore ha diritto agli interessi di mora se:

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