Cee del 1997 numero 66 art. 11


[1. I dati personali riportati negli elenchi stampati o elettronici degli abbonati a disposizione del pubblico o ottenibili attraverso i servizi d'inchiesta dell'elenco devono limitarsi agli elementi necessari per identificare un determinato abbonato, salvo nel caso in cui l'abbonato abbia inequivocabilmente consentito alla pubblicazione di dati personali supplementari. L'abbonato ha il diritto, gratuitamente, di non essere incluso in un elenco stampato o elettronico, di indicare che i suoi dati personali non possono essere utilizzati ai fini di invio di materiale pubblicitario, di ottenere che il suo indirizzo sia in parte omesso e, se ciò è fattibile dal punto di vista linguistico, di non essere contraddistinto da un riferimento che ne riveli il sesso.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere agli operatori di chiedere un pagamento agli abbonati desiderosi di assicurare che nell'elenco non figurino dati particolari, purché l'importo richiesto non sia tale da scoraggiare l'esercizio di tale diritto e purché, prendendo in considerazione le esigenze di qualità dell'elenco pubblico in funzione del servizio universale, tale somma sia calcolata in modo da coprire i costi effettivamente sostenuti dall'operatore per l'adeguamento e aggiornamento dell'elenco degli abbonati da non iscrivere nell'elenco pubblico.

3. I diritti di cui al paragrafo 1 si applicano agli abbonati che sono persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono, inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale applicabile, un'adeguata tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone fisiche, relativamente alla loro iscrizione nei pubblici elenchi] (15).

(15) Abrogato dall'articolo 19 della direttiva 2002/58/CE, con decorrenza indicata nell'articolo medesimo.

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