Cee del 1997 numero 66 art. 1


1. La presente direttiva prevede l'armonizzazione delle disposizioni degli Stati membri atte a garantire un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, ed in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni, nonché a garantire la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di telecomunicazione all'interno della Comunità.

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, le disposizioni della presente direttiva precisano e integrano la direttiva 95/46/CE, nonché la libera circolazione di tali dati. Esse prevedono inoltre la tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone giuridiche.

3. La presente direttiva non si applica alle attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, quali quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea e, comunque, ad attività riguardanti la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) e alle attività dello Stato in settori che rientrano nel diritto penale] (5).

(5) Abrogato dall'articolo 19 della direttiva 2002/58/CE, con decorrenza indicata nell'articolo medesimo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cee del 1997 numero 66 art. 1"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti