Cee del 1978 numero 855 art. 9


1. Gli organi di amministrazione o di direzione di ciascuna delle società partecipanti alla fusione redigono ciascuno una relazione scritta particolareggiata che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni.
2. La relazione indica inoltre le eventuali difficoltà particolari di valutazione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cee del 1978 numero 855 art. 9"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti