Cee del 1978 numero 855 art. 6


1. Per ciascuna delle società partecipanti alla fusione, il progetto di fusione deve essere reso pubblico secondo le modalità previste dalla legislazione di ogni Stato membro, conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale che deve deliberare sul progetto di fusione.

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