Cee del 1978 numero 855 art. 4


1. Ai sensi della presente direttiva si intende per fusione mediante costituzione di una nuova società l'operazione con la quale pi ù società, tramite il loro scioglimento senza liquidazione, trasferiscono ad una società che esse costituiscono l'intero patrimonio attivo e passivo mediante l'attribuzione ai loro azionisti di azioni della nuova società e, eventualmente, di un conguaglio in danaro non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile.
2. La legislazione di uno Stato membro può prevedere che la fusione mediante costituzione di una nuova società possa essere attuata anche se una o più società che si estinguono sono in liquidazione, a condizione che tale possibilità sia data solo alle società che non hanno ancora iniziato la distribuzione degli attivi fra i propri azionisti.

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