Cee del 1978 numero 855 art. 30


1. Quando la legislazione di uno Stato membro permette, per una delle operazioni di cui all'articolo 2, che il conguaglio in contanti superi l'aliquota del dieci per conto, sono applicabili rispettivamente il capitolo II e il capitolo III nonché gli articoli 27, 28 e 29.

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