Cee del 1978 numero 855 art. 29


1. Gli Stati membri possono applicare gli articoli 27 e 28 ad operazioni per cui una o più società si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono l'intero patrimonio attivo e passivo ad un'altra società se il 90% o più, ma non la totalità, delle azioni ed altri titoli indicati all'articolo 27 della o delle società incorporate appartengono alla società incorporante e / o a persone che detengono tali azioni e titoli a loro nome ma per conto della società incorporante.

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