Cee del 1978 numero 855 art. 28


1. Gli Stati membri possono non applicare gli articoli 9, 10 e 11 ad una fusione ai sensi dell'articolo 27 se sussistono almeno le condizioni seguenti:
a) gli azionisti minoritari della società incorporata possono esercitare il diritto di fare acquistare le loro azioni dalla società incorporante;
b) in tal caso, essi hanno il diritto di ottenere una contropartita corrispondente al valore delle loro azioni;
c) in caso di disaccordo su questa contropartita, quest'ultima dovrà essere stabilita da un giudice.

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