Cee del 1978 numero 855 art. 27


1. Nel caso di fusione mediante l'incorporazione di una o più società da parte di un'altra società che è titolare del 90% o più, ma non della totalità, delle loro azioni rispettive e degli altri titoli che conferiscono diritto di voto nell'assemblea generale, gli Stati membri possono non imporre l'approvazione della fusione da parte dell'assemblea generale della società incorporante, se sussistono almeno le condizioni seguenti:
a) la pubblicità prescritta all'articolo 6 è fatta per la società incorporante almeno un mese prima della data della riunione dell'assemblea generale della o delle società incorporate che deve deliberare sul progetto di fusione;
b) ogni azionista della società incorporante ha il diritto di prendere visione, presso la sede sociale di questa società, almeno un mese prima della data indicata alla lettera a), dei documenti specificati all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Si applica l'articolo 11, paragrafi 2 e 3;
c) è fatta applicazione dell'articolo 8, lettera c).

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