Cee del 1978 numero 855 art. 26


1. Gli Stati membri possono applicare gli articoli 24 e 25 alle operazioni con le quali una o più società si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono l'intero patrimonio attivo e passivo ad un'altra società se tutte le azioni ed altri titoli, indicati all'articolo 24, della o delle società incorporate appartengono alla società incorporante e / o a persone che detengono tali azioni e titoli a loro nome, ma per conto della società incorporante.

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