Cee del 1978 numero 855 art. 25


1. Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 7 all'operazione di cui all'articolo 24 se sussistono almeno le condizioni seguenti:
a) la pubblicità prescritta all'articolo 6 è fatta per ciascuna delle società partecipanti all'operazione almeno un mese prima che l'operazione produca i suoi effetti;
b) ogni azionista della società incorporante ha il diritto di prendere visione, presso la sede sociale di tale società, almeno un mese prima che l'operazione produca i suoi effetti, dei documenti specificati all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c). È applicabile l'articolo 11, paragrafi 2 e 3;
c) è fatta applicazione dell'articolo 8, lettera c).

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