Cee del 1978 numero 855 art. 24


CAPITOLO IV - INCORPORAZIONE DI UNA SOCIETÀ IN UN'ALTRA CHE POSSIEDE ALMENO IL 90% DELLE AZIONI DELLA PRIMA
1. Gli Stati membri disciplinano a favore delle società soggette alla loro legislazione l'operazione con la quale una o più società si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono l'intero patrimonio attivo e passivo ad un'altra società che sia titolare di tutte le loro azioni e di tutti gli altri titoli che conferiscono un diritto di voto all'assemblea generale. Quest'operazione è soggetta alle disposizioni del capitolo II ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere b), c) e d), degli articoli 9 e 10, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere d) ed e), dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), nonché degli articoli 20 e 21.

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