Cee del 1978 numero 855 art. 23


CAPITOLO III - FUSIONE MEDIANTE COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETÀ
1. Gli articoli 5, 6 e 7 nonché gli articoli da 9 a 22 si applicano, fermi restando gli articoli 11 e 12 della direttiva 68/151/CEE, alla fusione mediante costituzione di una società nuova. Ai fini di detta applicazione, le espressioni "società partecipanti alla fusione" o "società incorporata" indicano le società che si estinguono e l'espressione "società incorporante" indica la società nuova.
2. L'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), si applica anche alla società nuova.
3. Il progetto di fusione e, se formano oggetto di atti separati, l'atto costitutivo o il progetto dell'atto costitutivo e lo statuto o il progetto di statuto della nuova società devono essere approvati dall'assemblea generale di ciascuna delle società che si estinguono.
4. Gli Stati membri possono non applicare alla costituzione della società nuova le norme relative al controllo dei conferimenti non in contanti, previste dall'articolo 10 della direttiva 77/91/CEE.

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