Cee del 1978 numero 855 art. 18


1. Per ognuna delle società partecipanti alla fusione, la fusione deve essere resa pubblica secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.
2. La società incorporante può adempiere le formalità di pubblicità relativa alla o alle società incorporate.

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