Cee del 1978 numero 855 art. 14


1. Fatte salve le disposizioni relative all'esercizio collettivo dei loro diritti, l'articolo 13 è applicabile agli obbligazionisti delle società partecipanti alla fusione, a meno che la fusione sia stata approvata dall`assemblea degli obbligazionisti, se la legislazione nazionale la prevede, oppure dai singoli obbligazionisti.

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