Cee del 1978 numero 855 art. 11


1. Almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale che deve deliberare sul progetto di fusione, ogni azionista ha il diritto di prendere visione, presso la sede sociale, almeno dei documenti seguenti:
a) il progetto di fusione;
b) i conti annuali, nonché le relazioni di gestione degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione;
c) una situazione contabile riferita a una data che non deve essere anteriore al primo giorno del terzo mese precedente la data del progetto di fusione, qualora gli ultimi conti annuali si riferiscano ad un esercizio chiuso oltre sei mesi prima di tale data;
d) le relazioni degli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla fusione previste all'articolo 9;
e) le relazioni degli esperti previste all'articolo 10.
2. La situazione contabile di cui al paragrafo 1, lettera c), è redatta secondo gli stessi metodi e secondo gli stessi criteri di presentazione dell'ultimo stato patrimoniale annuale. Tuttavia la legislazione di uno Stato membro può prevedere:
a) che non è necessario procedere ad un nuovo inventario reale;
b) che le valutazioni contenute nell'ultimo stato patrimoniale sono modificate soltanto in ragione dei movimenti delle scritture contabili; occorre peraltro tener conto:
- degli ammortamenti e accantonamenti provvisori,
- delle modificazioni sostanziali del valore reale che non appaiononelle scritture contabili.
3. Copia integrale o, se lo desiderano, parziale dei documenti indicati al paragrafo 1, deve essere rilasciata gratuitamente agli azionisti che ne facciano richiesta.

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