Cee del 1978 numero 855 art. 1


CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti i seguenti tipi di società:
- per la Germania: die Aktiengesellschaft,
- per il Belgio: la société anonyme/de naamloze vennootschap,
- per la Danimarca: aktieselskaber,
- per la Francia: la société anonyme,
- per l'Irlanda: public companies limited by shares, public companies limited by guarantee having a share capital,
- per l'Italia: la società per azioni,
- per il Lussemburgo: la société anonyme,
- per i Paesi Bassi: de naamloze vennootschap,
- per il Regno Unito: public companies limited by shares, public companies limited by guarantee having a share capital,
- per la Grecia: omissis (Per il nominativo omesso vedi il paragrafo 3 del capo III (Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi) sezione c), dell'allegato I al trattato di adesione della Grecia alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'Energia Atomica.)
- per la Spagna: sociedad anonima, (Paragrafo così completato dal paragrafo 3 del capo II (Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi) sezione d), dell'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e del Portogallo alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'Energia Atomica.)
- per il Portogallo: a sociedade anonima de responsabilidade limitada, (Paragrafo così completato dal paragrafo 3 del capo II (Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi) sezione d), dell'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e del Portogallo alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'Energia Atomica.)
- per l'Austria: die Aktiengesellschaft, (Voce aggiunta dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia.)
- per la Finlandia: osakeyhtiö/aktiebolag, (Voce aggiunta dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia.)
- per la Svezia: aktiebolag. (Voce aggiunta dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia.)
2. Gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva alle società cooperative costituite in uno dei tipi di società indicati al paragrafo 1. Qualora le legislazioni degli Stati membri si avvalgano di tale possibilità esse impongono a queste società di far comparire il termine "cooperativa" su tutti i documenti di cui all'articolo 4 della direttiva 68/151/CEE.
3. Gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva se una o più società in via di incorporazione o di estinzione sono oggetto di una procedura di fallimento, di concordato o di altre procedure affini.

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