Cedibilità della partecipazione sociale



Nell'ambito delle modificazioni del contratto sociale di cui all'art. 2252 cod. civ. dev'essere ambientata la cessione totale o parziale della partecipazione di uno dei soci. E' chiaro infatti che, vertendosi in tema di società a base personale, qualificata dalla rilevanza dell' intuitus personae, ogni modificazione della compagine sociale non può non sostanziarsi in un conseguente mutamento del contratto.

Si pongono al riguardo i seguenti problemi:
  1. se sia necessario o meno il consenso unanime dei soci;
  2. quale sia la forma di espressione di siffatto consenso;
  3. se sia possibile costituire sulla partecipazione sociale un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione).

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