Il capo XII° del libro IV° del cod.civ. si intitola "dell'annullabilità del contratto". La prima sezione, composta da due articoli, è relativa alla capacità delle parti (artt.
1425 e
1426 cod.civ.). La seconda sezione "dei vizi del consenso" consta delle norme di cui agli artt. da
1427 a
1440 cod.civ.. La terza infine disciplina l'azione di annullamento (art.
1441 cod.civ. e ss.).
Gli aspetti della capacità delle parti e dei vizi del consenso attengono all'elemento della volontarietà nota1, elemento essenziale ai fini della qualificazione di una manifestazione come negoziale.
La volontarietà può far difetto od essere viziata. Nell'uno e nell'altro caso, ciò comporta notevoli conseguenze sulla sorte del negozio: più precisamente, in termini generali, il negozio è affetto da una condizione patologica definibile come "annullabilità".
La rappresentanza è invece fondata sulla corrispondenza tra le indicazioni impartite dal rappresentato al rappresentante ovvero, più genericamente, si impernia sul concreto e sostanziale perseguimento da parte del rappresentante degli interessi del rappresentato: questo spiega perchè nell'ipotesi di conflitto di interessi (di cui costituisce una specie il contratto con sè stesso) si produce annullabilità dell'atto (artt.
1394 ,
1395 cod.civ.).
E' ora il momento di approfondire le ipotesi per così dire generali di annullabilità previste dalla legge: tali il
difetto di capacità legale e la mancanza di capacità naturale, i vizi del consenso (errore, violenza, dolo) nonchè l'abuso di poteri rappresentativi.
Note
nota1
Cfr. Tommasini, Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. giur. Treccani, I, 1988, p.7.
top1 Bibliografia
- TOMMASINI, Annullabilità e annullamento (dir.priv.), Enc. dir. Treccani, I, 1988