Cause di scioglimento (società in accomandita semplice)



Il codice civile contiene una norma specificamente dedicata allo scioglimento della società in accomandita semplice. Quest'ultima si scioglie, ai sensi dell'art. 2323 cod. civ. , oltre che per le cause previste nel (novellato ai sensi del D.Lgs. 2019 n.14) art. 2308 cod. civ. (norma a propria volta dettata in tema di società in nome collettivo ed evocativa dell'ancor più generale prescrizione di cui all'art. 2272 cod. civ. ), quando rimangono (per cause differenti dalla privazione giudiziale della facoltà di amministrare per l'unico accomandatario: cfr. Cass. Civ. Sez. I, 12732/92 nonchè Tribunale di Fermo, 24 agosto 2013, n. 337/13; nel caso tuttavia del fallimento dell'accomandatario, cfr. Tribunale di Verona, 01/04/1987) soltanto soci accomandanti o soci accomandatari nota1, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno. Il motivo della disposizione è chiaro: lo schema della società in accomandita semplice postula l'esistenza di due distinte categorie di soci. Ogniqualvolta non sussista che una di esse non può che attivarsi lo scioglimento della società, secondo la dinamica prevista dal n. 4 dell'art. 2272 cod. civ. . Entro il termine di sei mesi decorrente dal momento in cui una delle categorie di soci è venuta meno, è possibile che venga ripristinata. In difetto ha luogo lo scioglimento, che opera di diritto. La società non cessa si esistere in maniera subitanea poiché si ritiene utile garantire ai soci superstiti un periodo di tempo per provvedere a ricostituire la struttura societaria propria dell'accomandita, esattamente come nella società semplice si concede un periodo di tempo per ripristinare la pluralità dei soci.

Nell'intervallo temporale predetto la situazione varia a seconda che manchino gli accomandanti o gli accomandatari. Difettando i primi, la gestione ben può proseguire, nella persona degli accomandatari. Sostanzialmente l'ente funziona come una società in nome collettivo. V'è al riguardo chi ha sostenuto che, in detta ipotesi, l'accomandita si trasformerebbe proprio in questo diverso tipo sociale nota2. Venendo invece a mancare tutti gli accomandatari (situazione che potrebbe aver luogo anche in seguito a revoca o esclusione dell'unico accomandatario: cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 26059 del 5 settembre 2022), il II comma dell'art. 2323 cod. civ. prevede espressamente che, per un periodo di sei mesi, gli accomandanti (sprovvisti come tali di alcun potere di gestione: cfr. Tribunale di Napoli, 15/04/1998 ; cfr. anche Cass. Civ. Sez. III, 7204/83 ) provvedano a nominare un amministratore provvisorio (che non assume la qualità di accomandatario) per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. Tale amministratore provvisorio non assume alcuna responsabilità di carattere personale per le obbligazioni contratte nel nome della società per il tempo in cui rimane legittimamente nella carica.

Cosa accade se l'attività della società si protrae oltre il riferito limite di sei mesi? Tra gli interpreti si è distinto tra più eventualità nota3. Si pensi al caso in cui la continuazione della gestione abbia avuto luogo o meno con il consenso dei soci superstiti nonché all'ipotesi in cui a rivestire la qualità di amministratore provvisorio sia stato chiamato uno dei soci accomandanti ovvero un soggetto estraneo alla compagine sociale. Proseguendo l'attività sociale oltre i sei mesi con il consenso dei soci si deve ritenere che ciò valga a sostanziare la prosecuzione della società. Se l'amministratore provvisorio è un accomandante, costui verrà in fatto ad assumere il ruolo di un accomandatario. Qualora invece si tratti di un estraneo, accogliendosi l'opinione secondo la quale non risulterebbe ammissibile affidare l'amministrazione di una società di persone a chi non faccia parte della compagine sociale, si potrebbe al più riconoscere all'amministratore provvisorio la qualità di institore nota4. Diversamente va quando non vi sia il consenso dei soci alla prosecuzione dell'attività: gli atti così posti in essere potrebbero essere considerati inefficaci in quanto effettuati da un soggetto ormai privo di poteri rappresentativi (art. 1398 cod. civ. ). Analogamente è stata configurata la responsabilità dell'amministratore provvisorio che, in quanto abbia travalicato i limiti assegnatigli, ben potrebbe essere qualificato come falsus procurator nota5.

Note

nota1

Occorre rilevare come in giurisprudenza alla situazione in cui nella società rimangano solo soci accomandatari o solo soci accomandanti si ritiene assimilabile, per analogia, anche il caso in cui, per effetto di acquisto, pervengano in capo ad un unico socio tutte le quote della società in accomandita semplice. Anche in questo caso troverebbe applicazione la disciplina prevista dall'art. 2323 cod. civ. (così Cass. Civ. Sez. II, 4985/78 ).
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nota2

Così Ferri, Delle società, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p. 504. Montalenti, Il socio accomandante, Milano, 1985, p. 204.
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nota3

Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1987, p. 208.
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nota4

Graziani, Diritto delle società, Napoli, 1962, p. 157. Così Ferri, op. cit., p. 504
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nota5

Galgano, Le società in genere, Le società di persone, in Tratt. dir. civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1972, p. 499.
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Bibliografia

  • DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987
  • FERRI, Delle società di persone, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • GALGANO, Le società in genere, le società di persone, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. dir. da Cicu e Messineo, 1972
  • GRAZIANI , Diritto delle società , Napoli, 1962
  • MONTALENTI, Il socio accomandante, Milano, 1985

Prassi collegate

  • Quesito n. 39-2015/I, Quesito in materia di successione di quota di società di accomandita semplice
  • Quesito n. 132-2013/I, Affitto di azienda da parte di sas in liquidazione
  • Quesito n. 166-2009/I, Amministratore provvisorio nella sas

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