La legge prevede tipicamente le cause dalle quali scaturisce la rescindibilità: a tal proposito possiamo distinguere
due cause generali da una ulteriore
causa speciale, in quanto prevista in relazione ad un particolare contratto.
Per quanto attiene alle prime si fa riferimento:
- al fatto che una delle parti abbia assunto obbligazioni a condizioni inique , allo scopo, noto alla controparte, di salvare se stessa o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (contratto concluso in stato di pericolo: art. 1447 cod.civ. );
- al fatto che sussista una grave sproporzione (che determini una lesione eccedente la metà del valore) tra il valore della prestazione di una parte e quella dell'altra riconducibile allo stato di bisogno di uno dei contraenti di cui l'altro abbia approfittato per trarne vantaggio (rescissione per lesione enorme: art. 1448 cod.civ. ). In relazione all'ipotesi specifica, l'art. 763 cod.civ. prevede, in tema di divisione, un caso speciale di rescindibilità riconducibile alla lesione, la quale viene tuttavia a rilevare non già quando sia qualificata da una sperequazione che ecceda il doppio (o inversamente la metà) del valore di una attribuzione rispetto all'altra, bensì semplicemente da una differenza pari ad un quarto. Inoltre, come sarà oggetto di separata disamina, non deve concorrere l'ulteriore circostanza dell'approfittamento dello stato di bisogno dell'altro contraente allo scopo di trarne vantaggio nota1.
Verificheremo le singole ipotesi normative, non senza aver precisato che la caratteristica saliente della rescindibilità, la quale, da qualunque causa dipenda, deve sussistere nel momento della proposizione della domanda giudiziale
nota2, consiste nella eliminazione retroattiva degli effetti del contratto limitata alle sole parti di esso (c.d. retroattività obbligatoria)
nota3.
Note
nota1
Cfr. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.1041; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, p.722.
top1nota2
Tra gli altri Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.945; Atti, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p.823; Marini, Rescissione (diritto vigente), in Enc. dir., p.971.
top2nota3
Si vedano Carresi, Rescissione (dir. civ.), in Enc. giur. Treccani, p.9; Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.692; Minervini, La rescissione, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1457.
top3Bibliografia
- CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
- CARRESI, Rescissione, Enc.giur.Treccani
- GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
- MARINI, Rescissione, Enc.dir.
- MINERVINI, La rescissione, Torino, Tratt. Rescigno, 1999