Causa di cessazione dell'incarico di sindaco è costituita dalla
revoca per giusta causa, la cui disciplina non ha subito modifiche a seguito della riforma del 2003. Competente a deliberare la revoca dei sindaci è l'assemblea ordinaria, la quale deve indicare altresì i motivi della revoca. Tra questi sicuramente rientra il mancato adempimento dei doveri imposti ai sindaci. Secondo un'opinione verrebbe in considerazione qualsiasi circostanza che, pur non costituendo inosservanza, almeno attuale, dei doveri dei sindaci, sconsiglia la loro permanenza nella carica
nota1.
Quelle sopra indicate, rappresentano cause di cessazione dalla carica del singolo componente del collegio sindacale, cui vanno aggiunte anche
la morte o la rinuncia all'incarico.Diversamente si pone
la cessazione dell'incarico per scadenza del mandato che come abbiamo visto è triennale. Essa infatti riguarda l'intero organo ed a seguito del suo verificarsi non si avrà la sostituzione dei componenti del collegio sindacale, bensì la nomina,
ex novo, di nuovi sindaci.
Note
nota1
Tedeschi,
Il collegio sindacale, in commentario Schlesinger, 1992, p.51; Franzoni,
Gli amministratori e i sindaci, Torino, 2002, pp.504 e ss.
top1Prassi collegate
- Studio n. 1129-2014/I, Questioni interpretative in ordine alla “conseguente revocabilità per giusta causa” degli organi
- Quesito n. 625-2013/I, Dimissioni del collegio sindacale e assemblea di srl convocata per la riduzione del capitale