Cause di annullabilità



Si può riferire in genere delle cause di annullabilità definendole tutte come espresse e testuali nota1. E' sempre la legge a stabilire in modo esplicito che un determinato atto, in conseguenza di una alterazione, è affetto da annullabilità. Non sembrano darsi casi di annullabilità virtuale (ad eccezione di quanto si dirà a proposito dell'annullabilità in materia di forma del testamento (cfr. II comma art. 606 cod.civ. ) nonchè, ai sensi dell'art. 2377 cod.civ. , in tema di deliberazioni assembleari di società di capitali).

Il tema dell'annullabilità è trattato, in via generale, con riferimento al contratto, nel capo XII, del titolo II del libro IV intitolato "Dell'annullabilità del contratto", la cui sezione prima è intitolata "Dell'incapacità", mentre la sezione seconda ha titolo "Dei vizi del consenso". Dagli artt. 1425 e 1427 cod.civ. si apprende che l'annullabilità è cagionata:
  • dall'incapacità legale di uno dei soggetti stipulanti
  • dall'incapacità naturale nei casi di cui all'art.428 cod.civ.
  • da un consenso prodotto per effetto di errore/violenza/dolo alle condizioni di rilevanza previste dal codice civile nota2. Esistono ulteriori fonti di annullabilità per così dire di carattere generale: gli artt. 1394 , 1395 cod.civ. la prevedono come conseguenza di un contratto concluso dal rappresentante con se stesso ovvero in conflitto di interessi.

Vi sono inoltre cause di annullabilità che potremmo definire "speciali", cioè dettate con riferimento a specifici contratti o a particolari atti. Senza pretesa di esaustività si possono rammentare le ipotesi che seguono:
  1. L'art. 1471 ai numeri 3 e 4 cod.civ. prevede divieti speciali di comprare: cagiona annullabilità dell'atto la violazione di quelle proibizioni previste per gli amministratori di beni altrui e per i mandatari, relativamente ai beni che sono incaricarti ad amministrare o a vendere (salva l'autorizzazione di cui all'art. 1395 cod.civ.).
  2. L'art. 848 cod.civ. , norma peraltro inattuata, infine abrogata dall'art. 7 d. lgs. 29 marzo 2004 n. 99, contemplava la sanzione dell'annullabilità per gli atti di alienazione in violazione delle disposizioni circa la minima unità colturale.
  3. In materia di transazione vi è una serie di norme (artt. 1971 , 1973 , 1974 , 1975 cod.civ.) che evoca, riconnettendovi quale conseguenza l'annullabilità, aspetti quali la consapevolezza della temerarietà della pretesa, l'effettuazione della transazione sulla base di documenti riconosciuti in seguito falsi, quella effettuata su questione già definita con sentenza passata in giudicato, la transazione in relazione alla quale si scopre, in base a documenti ignoti alla controparte, che l'altra non aveva alcun diritto.
  4. In tema di contratto di assicurazione l'art. 1892 cod.civ. prevede l'annullabilità per le reticenze o inesattezze del contraente per dolo o colpa grave del medesimo in relazione a circostanze che, se conosciute dall'assicuratore, avrebbero determinato la mancata conclusione del contratto o la conclusione a condizioni diverse.
  5. L'art. 1986 , dettato per la cessione di beni ai creditori, prevede l'invalidità cagionata dalla dissimulazione di beni o dall'occultamento o dalla simulazione di passività nel caso di cessione integrale dei beni.
  6. Per le deliberazioni degli organi collegiali abbiamo diverse previsioni normative in tema di enti non lucrativi (associazioni o fondazioni) e di società di capitali. Per le prime e per le fondazioni gli artt. 23 e 25 cod.civ. prevedono l'annullabilità delle deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge o all'atto costitutivo o allo statuto nonchè delle deliberazioni del consiglio di amministrazione della fondazione contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume. Per le seconde l'art. 2377 cod.civ. prevede l'impugnabilità delle deliberazioni assembleari non assunte in conformità alla legge ovvero all'atto costitutivo.
  7. Per il matrimonio l'art. 117 cod.civ. fa altrettanto menzione di "impugnabilità" nota3, situazione patologica di dubbia natura. Essa infatti è connotata da un'efficacia interinale dell'atto. Si noti tuttavia che detta norma è la prima della sezione VI del capo III del titolo VI del libro I del codice civile, sezione intitolata "Della nullità del matrimonio".
  8. Per l' unione civile tra persone dello stesso sesso il comma 7 dell'art. 1 della legge 76/2016 dispone in maniera del tutto analoga.
  9. In tema di accettazione e rinunzia d'eredità: gli artt. 482 , 526 cod.civ. fanno menzione dell'impugnazione per violenza o dolo nell'una e nell'altra ipotesi.
  10. Per quanto attiene al testamento gli artt. 591 ("altri difetti di forma") e 606 cod.civ. (difetti di forma diversi dalla mancanza di olografia, di sottoscrizione nel caso di testamento olografo, di redazione in iscritto da parte del notaio delle dichiarazioni del testatore o delle sottoscrizioni del testatore medesimo o del notaio nel caso di testamento pubblico) contemplano ulteriori casi di annullabilità. L'art. 624 cod.civ. riferisce invece ai vizi della volontà (errore, violenza e dolo) una condizione di "impugnabilità" contrassegnata dall'efficacia interinale.
  11. In materia di divisione ereditaria l'art. 761 cod.civ. prevede l'annullabilità per violenza o dolo.

Note

nota1

Si confrontino Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.245; Franzoni, Dell'annullabilità del contratto, in Comm. cod. civ., diretto da Schlesinger, Milano, 1997, p.3; Tommasini, Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. giur. Treccani, p.4.
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nota2

Anche Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.802, fissano l'attenzione su quelli che considerano "i due fondamentali ordini di fattispecie di causa di annullabilità".
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nota3

Cfr. Messineo, Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. dir., p.469; Tommasini, cit., p.4.
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Bibliografia

  • FRANZONI, Dell’annullabilità del contratto, Milano, 1997
  • GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
  • MESSINEO, Annullabilità e annullamento, Enc.dir.
  • TOMMASINI, Annullabilità e annullamento (dir.priv.), Enc. dir. Treccani

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