Cass. Regno del 1936 numero 1836 (27/05/1936)


In tema di soppressione di testamento olografo, accertato il fatto della soppressione logicamente consegue la preesistenza storica del testamento soppresso.L'utilità giuridica di insorgere contro uno stato di cose che menoma o viola undiritto meramente eventuale o minaccia, perdurando, di annullarlo per via dipresunzione, costituisce interesse non eventuale ma attuale e quindi idoneo a legittimare la domanda della relativa tutela giurisdizionale.Deve pertanto riconoscersi la legittimazione attiva in chi domanda di provare la sottrazione della scheda testamentaria senza dimostrare, nè chiedere di provare, che le disposizioni ivi contenute siano al medesimo favorevoli; qualora, eliminando per indegnità l'erede testamentario e presunto autore della soppressione del secondo testamento e nel trentennio dall'aperta successione nessuno dimostra di avere diritto all'eredità in base al testamento presunto sottratto, l'eredità, in virtù dell'art.943 cod.civ., non può essere attribuita che al predetto attore come successibile legittimo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. Regno del 1936 numero 1836 (27/05/1936)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti