Cass. penale, sez. III del 2011 numero 21839 (01/06/2011)




L’assoggettamento alla norma in tema di divieto di diffusione di dati sensibili riguarda tutti indistintamente i soggetti entrati in possesso di dati, i quali saranno tenuti a rispettare sacralmente la privacy di altri soggetti con i primi entrati in contatto, al fine di assicurare un corretto trattamento di quei dati senza arbitrii o pericolose intrusioni. Né la punibilità può dirsi esclusa se il soggetto detentore del dato abbia ciò acquisito in via casuale, in quanto la norma non punisce di certo il recepimento del dato, quanto la sua indebita diffusione. Ne consegue che la diffusione in ambito generalizzato di un numero di utenza cellulare, per sua intrinseca natura riservato è certamente produttiva di danno: elemento, quest’ultimo, preso in considerazione dal legislatore che lo ricollega all’elemento soggettivo del reato inteso quale dolo.

Tra i "titolari" deputati, ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy), ad assumere decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento dei dati personali rientra anche colui che, senza essere "istituzionalmente" depositario dei dati personali, sia comunque venuto, anche occasionalmente, a conoscenza degli stessi: ove egli ne faccia diffusione indebita, pertanto, risponde del reato di cui all'art. 167 del Codice della Privacy.

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