Cass. penale, sez. IV del 2011 numero 43018 (12/10/2011)



In tema di custodia di animali, l'obbligo sorge ogni volta che sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, posto che l’art. 672 c.p. relaziona l'obbligo di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell'animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sia necessario che sussista una relazione di proprietà in senso.

In materia di omessa custodia di animali, tra i destinatari del precetto di cui all'art. 672 c.p. è, innanzitutto, anche se non esclusivamente, il proprietario dell'animale pericoloso, il quale, tenuto ad adottare tutte le debite cautele di cui alla richiamata fattispecie normativa, non può ritenersi, tuttavia, esonerato da responsabilità in caso di provvisoria assenza, che non implica di per sé né che egli abbia affidato la custodia o trasferito la detenzione ad altri, né che questi, assunta tale relazione di fatto con l'animale a tanto fosse idoneo e capace. Dallo specifico obbligo di custodia dell'animale, invero, il proprietario può ritenersi esonerato solo ove sia cessato, anche temporalmente, il rapporto di detenzione con l'animale, trasferendosi tale obbligo in capo al nuovo e provvisorio detentore, idoneo a provvedere al riguardo, secondo modalità non previamente concordate.

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