Cass. Pen. sez. V del 2014 numero 51709 (11/12/2014)



Integra il delitto di falso materiale in testamento olografo (artt. 476 e 491 c.p.) la redazione di un documento - apparentemente scritto di proprio pugno dal testatore - con l'aiuto materiale di altro soggetto (che gli guidi la mano), in quanto, in tal caso, il documento non è formato, come prescritto dalla legge, esclusivamente dal de cuius e, quindi, non può essere considerato olografo.

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