Cass. Pen. sez. III del 2013 numero 29080 (09/07/2013)



L’art. 9 della l. n. 122/89 va interpretato nel senso che la realizzazione di garage è consentita con procedura semplificata soltanto se gli stessi vengono ubicati nel sottosuolo delle aree di pertinenza di immobili già esistenti o su apposite aree condominiali, mentre, se realizzati in superficie, essi necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire, in ragione del loro impatto sull'assetto urbanistico e sull'utilizzazione del territorio, dovendo precisarsi che, per opere interrate, devono intendersi, a tal fine, quelle che già si trovano al di sotto del piano di campagna e non quelle che verranno ad essere interrate attraverso successive modificazioni dello stesso piano di campagna.

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