Cass. Pen. sez. III del 2012 numero 1256 (19/09/2012)




In tema di confisca per equivalente del profitto di reati tributari, commessi a vantaggio dell'ente da un soggetto apicale (nella specie, executive officer di un Istituto di credito), l'art. 1, comma 143, l. n. 244/2007 non può costituire una base giuridica autonoma e sufficiente a giustificare l'applicazione della confisca in relazione ai reati tributari nei confronti delle persone giuridiche, mancando una espressa previsione legislativa della responsabilità dell'ente per illeciti penali tributari.

Gli illeciti tributari non figurano nel novero dei reati-presupposto che, commessi da soggetti apicali subordinati della persona giuridica, nell'interesse e a vantaggio della stessa, danno luogo a responsabilità da reato dell'ente in base al d. Lgs. n. 231/2001, circostanza che consentirebbe di ricorrere allo strumento della confisca per equivalente per l'ammontare del prezzo del profitto del reato sul patrimonio dell'ente collettivo.

La responsabilità degli enti per i reati tributari non può essere fatta derivare dalla responsabilità assegnata alle persone giuridiche nel diritto tributario, in quanto il sistema del diritto penale tributario deve essere letto ed interpretato nell'ambito del complessivo sistema del diritto penale e non può essere ritenuto un mero apparato sanzionatorio di disposizioni tributarie avente vita a sé stante ed avulso dal generale sistema punitivo.

Nell'attuale sistema punitivo manca una previsione che consenta di poter ritenere la persona giuridica responsabile per gli illeciti penali tributari posti in essere nel suo interesse ed a suo vantaggio.

Non appare ragionevole la scelta del legislatore italiano, il quale, con riferimento alla responsabilità della persona giuridica per gli illeciti penali tributari posti in essere nel suo interesse ed a suo vantaggio, ha differenziato il trattamento in base alla natura transnazionale o meno del reato, con la conseguenza che per le indagini su reati tributari compiute nell'ambito di fenomeni associativi a carattere transnazionale sarà possibile ravvisare una responsabilità della persona giuridica ed operare la confisca per equivalente dei beni della società coinvolta.

L’attuale sistema punitivo, e soprattutto quello volto al recupero dei proventi del reato attraverso la confisca di valore, nella materia di reati tributari, è inefficace ed evidenzia una disparità di trattamento in riferimento alla previsione della confisca non solo tra le persone fisiche e le persone giuridiche, ma tra le stesse persone giuridiche, a seconda che le stesse rappresentino una emanazione meramente strumentale degli autori del reato ovvero siano persone giuridiche di dimensione non modesta rispetto alle quali il contributo delle persone fisiche non può mutarne a tal punto la natura, sicché per queste ultime può ben parlarsi di una vera e propria “impunità fiscale” rispetto alle prime.

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