Cass. Pen. sez. II del 2014 numero 15829 (09/04/2014)



Nel caso di sequestro preventivo di un bene di proprietà di un terzo, ma comunque nella disponibilità dell’indagato, la donazione di una ingente somma di denaro al figlio ventenne e il reimpiego di tale somma all’interno del gruppo societario detenuto dal padre costituiscono legittima prova dell’intestazione fittizia del bene. La simulazione assoluta, infatti, va dimostrata attraverso indizi plurimi, gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la natura giuridica e le modalità dell’atto dispositivo (nella specie la donazione), il rapporto di stretta parentela, la vicinanza temporale fra l’atto di spoliazione e la commissione da parte del dante causa di un reato per il quale è prevista la confisca, la destinazione del bene, le qualità personali dell’avente causa (in questo caso la giovane età) e l’oggetto dell’atto dispositivo (l’ingente somma di denaro).

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