Cass. Pen. sez. II del 2013 numero 28554 (03/07/2013)



Nell’ambito del procedimento penale per il danneggiamento di un’autovettura, devono ritenersi utilizzabili in quanto prova documentale la cui acquisizione è consentita ai sensi dell'art. 234 c.p.p. le videoregistrazioni realizzate dalla telecamera installata nei locali condominiali, dovendosi ritenere irrilevante che siano state rispettate o meno le istruzioni del Garante per la protezione dei dati personali, poiché la relativa disciplina non costituisce sbarramento all'esercizio dell'azione penale e inconferente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità secondo cui è vietata la ripresa video di comportamenti «non comunicativi» all'interno del domicilio essendo detto divieto riferito a captazioni effettuate con strumenti posti in opera dall'autorità giudiziaria e non da privati cittadini nell'ambito di spazi domiciliari.

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