Cass. pen. del 2003 numero 2029 (17/01/2003)


Ai fini penali, il certificato amministrativo si distingue dall'atto pubblico non già per la natura degli effetti - costitutivi o dichiarativi - che possono essere prodotti indifferentemente dall'uno o dall'altro atto, bensì per la preesistenza di tali effetti, nel caso del certificato, che quindi si limita a riprodurli, ovvero nella loro novità , nel caso dell' atto pubblico

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