Cass. pen. del 2002 numero 5115 (08/02/2002)


Il reato di lottizzazione abusiva è a consumazione alternativa, potendosi realizzare sia per difetto di autorizzazione sia per contrasto con le prescrizioni della legge o degli strumenti urbanistici; la previsione normativa della mancanza di autorizzazione si aggiunge a quella del contrasto con le prescrizioni delle leggi o degli strumenti urbanistici, anche se solo adottati, e deve ritenersi del tutto residuale poichè può verificarsi solo nel caso in cui una lottizzazione, pur essendo conforme alle prescrizioni di legge e di piano, sia eseguita in assenza di autorizzazione.
La lottizzazione abusiva ben può configurarsi indipendentemente dalla circostanza che la stessa sia o meno autorizzata. Quando il giudice constati un contrasto tra la lottizzazione considerata (anche se autorizzata) e la normativa urbanistica, giunge all'accertamento dell'abusività prescindendo da qualunque giudizio sull'autorizzazione e non opera alcuna disapplicazione del provvedimento amministrativo.
Con la previsione del reato di lottizzazione abusiva il legislatore ha inteso tutelare non solo la potestà pubblica di programmazione territoriale considerata sotto l'aspetto del suo esercizio ma, ed essenzialmente, la risultante di questa, ossia la concreta conformazione del territorio derivata dalle scelte di programmazione effettuate.

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