Cass. pen. del 1991 numero 7691 (19/07/1991)


In materia di estinzione dei reati edilizi per l'avvenuto versamento delle somme previste dalla legge n. 47 del 1985 (condono edilizio), l'art. 35, comma dodicesimo, della suddetta legge, nel prevedere l'istituto del silenzio-assenso per sopperire all'inerzia del Comune nel definire le procedure di condono edilizio, riferisce al termine di 24 mesi dalla presentazione della domanda il prodursi degli effetti di legge con riguardo sia alla sanatoria edilizia sia all'estinzione dei reati di cui all'art. 38 della legge citata. Ne consegue che, salva richiesta di conguaglio di oblazione - ove dovuto - entro il predetto termine perentorio, il perfezionarsi tacito del condono edilizio definisce definitivamente anche l'oblazione dovuta nella misura autoliquidata dall'interessato. A fini esclusivamente patrimoniali il Comune conserva il diritto al conguaglio per un altro anno dopo il formarsi del silenzio-assenso, essendo previsto che tale diritto si prescriva entro 36 mesi dalla presentazione della domanda di condono edilizio.

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